Uso delle attrezzature di lavoro

Quando si parla di sicurezza delle attrezzature di lavoro (comprese le macchine) e relativa idoneità occorre far riferimento:

  • alle caratteristiche tecniche della macchina rispetto alle norme di riferimento
  • all’ambiente di lavoro in cui è inserita
  • all’utilizzo corretto

Attività che ricadono in capo al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori e ai fabbricanti.
Per attrezzature di lavoro si intendono qualsiasi macchina, apparecchiatura, utensile o impianti destinati ad essere utilizzati durante il lavoro.

Datore di lavoro e fabbricante

Entrambe queste figure hanno delle responsabilità oggettive per quanto riguarda la fabbricazione, l’istallazione, la formazione del personale addetto, la manutenzione, l’utilizzo e lo smaltimento a fine ciclo di vita delle attrezzature di lavoro.
Se il fabbricante infatti deve rispettare le direttive di prodotto che vanno aldilà dell’ambiente in cui poi tale prodotto verrà inserito, il datore di lavoro deve invece rispettare il decreto 81/2008 che è una direttiva sociale.

 

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Il fabbricante deve, riguardo le attrezzature di lavoro:

  • realizzare attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza res in conformità alla direttiva macchine, facendo ricorso in fase di progettazione a norme tecniche armonizzate volontarie (CEN, CENELEC, ETSI… che danno presunzione di conformità) o a norme tecniche specifiche con l’onere di dimostrare (nel Fascicolo Tecnico di Costruzione e relativa valutazione di rischio) il raggiungimento dello stesso livello di sicurezza garantito dalle norme armonizzate
  • effettuare la valutazione del rischio e ridurlo al minimo attraverso specifiche protezioni
  • fornire all’utilizzatore informazioni e prescrizione sull’utilizzo delle attrezzature attraverso il manuale di istruzione
  • rilasciare la marcatura CE e relativa dichiarazione CE di conformità dei propri prodotti

Il datore di lavoro deve, riguardo le attrezzature di lavoro:

  • verificare la conformità della dell’attrezzatura (attraverso le direttive di prodotto o tramite la verifica della conformità all’allegato 5 del d.l. 81/2008 se l’attrezzatura è antecedente alla direttiva, ovvero fabbricata prima del 21 settembre 1996 – DPR 459/1996) questo al di là della dichiarazione CE da parte del produttore.
  • verificare la presenza nel libretto d’uso e manutenzione
  • eseguire la valutazione del rischio specifica per quella attrezzatura al di là della presenza della dichiarazione di conformità sincerandosi quindi del corretto funzionamento della macchina e dei rischi che possono nascere dal suo utilizzo
  • definire le specifiche di fornitura prima di procedere all’acquisto del prodotto
  • effettuare un collaudo (prima dell’arrivo della macchina in azienda) per verificarne i requisiti in via preliminare (dimensioni, requisiti di installazione, integrità del prodotto, emissioni sonore…)
  • effettuare il collaudo di sicurezza dopo installazione a cui partecipa anche l’SPP e possibilmente il fornitore in modo da verificare eventuali criticità
  • controllare e vigilare il corretto utilizzo da parte dei lavoratori
  • effettuare apposita e periodica manutenzione

Il lavoratore

Il lavoratore è tenuto infine ad un utilizzo corretto dell’attrezzatura sotto la vigilanza dei preposti, seguendo le procedure, facendo uso, se previsto, di dispositivi di protezione individuale dopo aver svolto l’apposita formazione.

Sicurezza delle attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoroIn definitiva quindi, la sicurezza di una macchina è garantita se viene ad esserci una sinergia e collaborazione da parte del fabbricante, del datore di lavoro e dell’utilizzatore. Per agevolare i rapporti tra fornitore e acquirente è opportuno predisporre una “specifica di fornitura” dove vengono:

  • chiariti gli aspetti di prestazione di sicurezza della macchina
  • evidenziati eventuali specifiche da parte del committente
  • stabiliti costi aggiuntivi dovuti alla manutenzione e ai ricambi
  • individuate le norme tecniche armonizzate da rispettare
  • stabiliti eventuali disposizioni di impatto ambientale
  • elencate le attrezzature e gli accessori per la manutenzione della macchina
  • stabilite le modalità di fornitura di assistenza
  • definite le emissioni sonore e vibrazioni, le scariche elettrostatiche, protezioni e dispositivi di sicurezza.

Il fornitore dovrà inoltre fornire una serie di documenti legati alla macchina quali:

  • relazioni di calcolo o progetti strutturali
  • schemi di impianti elettrici
  • elenco componenti sostituibili
  • relazioni tecniche di collaudo
  • test effettuati
  • schemi degli impianti pneumatici e oleidraulici
  • classificazione ATEX
  • schede di sicurezza
  • fascicolo tecnico di costruzione
  • software a corredo e relative istruzioni d’uso.

In caso di installazione di macchine o impianti complessi, dove sono previste intervento di aziende esterne, occorre predisporre apposito DUVRI documentando tutte le varie fasi di installazione test collaudo.
Alcuni tipi di macchine devono essere certificate oltre che dal fabbricante anche da un organismo terzo notificato.

Direttive di prodotto

Le principali direttive di prodotto applicabili ad attrezzature di lavoro sono:

  • Macchine (Direttiva n. 2006/42/CE) recepita in Italia con il decreto legislativo 17/2010
  • Materiale elettrico in bassa tensione (Direttiva n. 2014/35/UE)
  • Recipienti semplici a pressione (Direttiva n. 2014/29/UE)
  • Compatibilità elettromagnetica (Direttiva n. 2014/30/UE)
  • Apparecchi a gas (Direttiva n. 2009/142/CE)
  • Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva (Direttiva n. 2014/34/UE)
  • Ascensori (Direttiva n. 95/16/CE)
  • Attrezzature a pressione (Direttiva n. 97/23/CE)
  • Dispositivi di protezione individuale (Direttiva n. 89/686/CEE)

Difetti palesi e difetti occulti

Quando si parla di vizi palesi si fa riferimento a quei difetti dell’attrezzatura rilevabili dall’operatore già nel corso della valutazione dei rischi o in fase di installazione e collaudo o primo utilizzo; si tratta solitamente di vizi visibili, danni evidenti o criticità di installazione a causa di difetti e rotture.
Quando si parla invece di vizi occulti si fa riferimento a problemi di natura progetto non rilevabile da un esame visivo o dall’utilizzo quotidiano della macchina.

Il fabbricante è sempre responsabile dei vizi occulti.
In caso di intervento da parte di un organo di vigilanza verifica la mancanza di uno o più requisiti di sicurezza ci possono essere interventi di tipo amministrativo o di tipo penale a carico del datore di lavoro o del produttore in base al tipo di mancanza rilevata.

In caso di modifica sostanziale di una macchina vale il principio secondo cui colui che effettua una modifica diventa giuridicamente il fabbricante assumendosi quindi l’obbligo e la responsabilità della compatibilità con il resto del macchinario.

Allegato V e RES requisiti essenziali di sicurezza

Per verificare la conformità di una macchina “pre-CE” ovvero fabbricata prima del 21 settembre 1996, occorre effettuare una valutazione dei rischi e verificare la rispondenza ai requisiti generali previsti dall’allegato V, sulla falsariga dei requisiti essenziali di sicurezza delle direttive di prodotto (che però sono più completi e dettagliati).
I requisiti generali di sicurezza stabiliti allegato V sono:

  • Osservazioni di carattere generale
  • Sistemi dispositivo di comando
  • Rischi di rottura è caduta di oggetti
  • Emissioni di gas vapori liquidi polveri
  • Stabilità
  • Rischi dovuti elementi mobili
  • Illuminazione
  • Temperature estreme
  • Segnali indicazioni
  • Vibrazioni
  • Manutenzioni, regolazioni e riparazione
  • Incendio ed esplosione

Requisiti i caratteri generali si sommano poi quelli specifici ovvero:

  • Attrezzature in pressione
  • Attrezzature di lavoro mobili semoventi o no
  • Attrezzature per sollevamento trasporto e immagazzinamento dei carichi
  • Attrezzature per sollevamento trasporto e immagazzinamento di persone e cose
  • Determinate attrezzature di lavoro

Ovviamente non è sempre facile verificare i requisiti di macchine costruite prima dell’emanazione della direttiva macchine. Il datore di lavoro in questi casi quindi è tenuto a effettuare tutte le analisi possibili cercando di adottare soluzioni anche alternative che garantiscano un livello di sicurezza accettabile.

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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