Nomina ed obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, CSE

Il CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di EsecuzioneIl CSE, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori deve essere nominato dal committente prima dell’inizio degli stessi. Deve verificare che durante l’esecuzione dei lavori esse siano eseguite seguendo le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Deve prescriverne, eventualmente, delle nuove qualora ci siano delle varianti in corso d’opera o rischi non previsti nel piano rilevati durante l’esecuzione dei lavori.

Figure lavorative in fase di esecuzione lavori

In un cantiere edile e civile, le figure coinvolte in fase di esecuzione sono differenti da quelle coinvolte in fase di progettazione. Per Cantiere si intende qualunque luogo dove si effettuano opere edili e/o di ingegneria civile, ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione. Compresi scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati.

Le figure coinvolte in un cantiere, in fase di Esecuzione sono:

Committente o Responsabile Lavori

Il Committente (o il Responsabile dei Lavori) è sempre tenuto a verificare e vigilare sull’operato del CSE. Verifica che le imprese esecutrici rispettino quanto contenuto nel PSC e le corrette procedure di lavoro. Qualora il committente risulti in possesso dei requisiti stabiliti dal D. Lgs. 81/08, art. 98, può svolgere direttamente le funzioni di CSE.

 

Richiedi una consulenza ad un CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Milano

Richiedi una consulenza ad un CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Milano

 

Direttore Lavori

Il Direttore Lavori è un professionista iscritto all’albo che può o meno coincidere con il progettista e che si occupa:

  • della verifica della corretta esecuzione delle opere
  • del coordinamento delle imprese (non da un punto di vista della sicurezza)
  • della contabilità lavori
  • delle verifiche di natura amministrativa ed esecutiva
  • di presentare la fine lavori

Impresa Affidataria

impresa titolare di contratto d’appalto con il committente

Impresa Esecutrice

È l’impresa che esegue una parte del lavoro affidata in sub-appalto dall’Impresa Affidataria

Lavoratore Autonomo

persona fisica senza vincolo di subordinazione che contribuisce alla realizzazione dell’opera. Non è tenuto a predisporre il POS, a frequentare corsi di formazione specifica e si deve attenere alle indicazioni del coordinatore. La formazione diventa necessaria quando il lavoratore autonomo utilizza determinate apparecchiature per il cui utilizzo è richiesto un particolare attestato

CSE, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Il Coordinatore per la sicurezza soggetto incaricato dal Committente o dal RL per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 92, ovvero:

  • verifica delle applicazioni delle disposizioni contenute nel PSC
  • verifica idoneità del POS (Piano Operativo della Sicurezza) delle imprese esecutrici e in caso di esito negativo invita le imprese a modificarlo secondo le proprie prescrizioni o in alternativa organizzando delle riunioni preliminari di cantiere dove vengono analizzate e discusse eventuali criticità
  • organizza il coordinamento delle attività tra le varie imprese esecutrici mediante riunioni di coordinamento sia con i vari RLS
  • segnala al committente o all’ RL eventuali inosservanze delle disposizione di sicurezza. In caso di mancati provvedimenti può inoltrare comunicazione alla ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente
  • sospende i lavori in caso di pericoli imminenti
  • adegua il PSC e il fascicolo in corso d’opera se mutano le condizioni di sicurezza, verificando che le imprese esecutrici adeguino il loro POS
  • deve essere presente in cantiere frequentemente ma non continuamente operando al fine di ridurre il più possibile la probabilità di infortuni, interfacciandosi con il RL o, se presente, con il preposto (o capo cantiere)
  • verifica i requisiti dei lavoratori presenti in cantiere tra cui attestati di idoneità, patentini, corsi di formazione… Riguardo i lavoratori autonomi, non sono tenuti a fare corsi specifici, a meno che in cantiere utilizzino determinate attrezzature (gru, piattaforme elevabili…)
  • verifica i documenti delle macchine presenti in cantiere, il loro corretto funzionamento ed eventuali manomissioni. Valuta la necessità di effettuare dei test a campione verificando le macchine.
  • verifica il Pi.M.U.S. redatto dall’impresa che realizza il ponteggio

Fasi di attività del coordinatore per l’esecuzione CSE

  1. Ricevuto l’incarico da committente il CSE per prima cosa analizza il PSC, il Fascicolo Tecnico dell’Opera prodotti dal CSP e la documentazione di progetto, verificando che siano conformi ai contenuti dell’allegato XV e dell’Allegato XVI del decreto 81/2008.
  2. Effettuata la verifica documentale il CSE procede al sopralluogo dell’area oggetto di lavori, verificando che sia conforme a quanto indicato negli elaborati progettuali. In caso di difformità le fa presente al committente chiedendone la regolarizzazione. Verifica inoltre le aree limitrofe al cantiere verificando che non ci siano eventuali interferenze e, nel caso ci fossero, di provvedere alle misure preventive e protettive necessarie.
  3. Prima dell’ingresso delle imprese esecutrici in cantiere verifica l’idoneità del POS al PSC. In caso di mancata idoneità chiede alle imprese esecutrici le dovute correzioni e integrazioni del caso
  4. Prima dell’inizio dei lavori procede a convocare una riunione iniziale alla quale devono presiedere il committente o il RL, il direttore dei lavori (se presente) e il rappresentante delle imprese. Scopo della riunione è allinearsi alle attività da svolgere, verificare che tutte le parti abbiano recepito le indicazioni del PSC, discutere di eventuali integrazioni…
  5. Iniziate le lavorazioni il CSE deve provvedere al coordinamento e al controllo durante le attività di interferenze garantendo quanto previsto nel PSC e nel POS
  6. Finiti i lavori convoca una riunione di fine lavori e aggiorna il Fascicolo Tecnico dell’Opera in relazione ad eventuali modifiche pervenute durante l’esecuzione dei lavori.

Chi è il CSE e cosa fa in cantiere?

Il CSE (la sigla con cui si indica ilcoordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) è incompatibile con il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o dell’impresa esecutrice (o essere un dipendente di queste). È incompatibile con l’ RSPP designato dal Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o dell’impresa Esecutrice (ad eccezione del caso in cui committente ed impresa esecutrice coincidono).

Il CSE effettua, di sua iniziativa, controlli e sopralluoghi in cantiere al fine di verificare l’applicazione delle disposizioni del PSC e dei POS.
Il CSE documenta tutte le fasi della sua attività dalle riunioni di coordinamento ai controlli. Documenta le verifiche di cantiere, segnalando al committente e al RL eventuali inadempienze e inosservanza degli art. 94, 95, 96, 97 e alle prescrizioni dell’art. 100. Propone la sospensione dei lavori e nel caso peggiore, la risoluzione del contratto. In caso di mancata azione da parte del RL e Committente procede con la segnalazione alla ASL e alla direzione provinciale le relative inadempienze.
Nei casi in cui un cantiere inizia con una sola impresa e in corso d’opera si richiede necessaria una seconda impresa, scatta l’obbligo della nomina della CSE che predisporrà un PSC in corso d’opera, ma non è più necessaria la nomina del CSP

Riunioni Periodiche del CSE

Il CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Milano

Il CSE effettua una prima riunione preliminare prima dell’ingresso delle imprese in cantiere per discutere il PSC e le principali azioni di coordinamento e controllo da attuare- Accoglie eventuali richieste da parte delle imprese (che possono essere anche esplicitate nel POS). Effettua successivamente ulteriori riunioni di coordinamento della sicurezza nella misura in cui ritiene necessario per discutere di eventuali problemi legati:

  • alla sicurezza (verifica cronoprogramma, informazione, coordinamento…)
  • all’eventuale necessità di possibili interventi migliorativi.

A tali riunioni partecipano il Coordinatore d’Area (se previsto), il DL, il DTS, il capocantiere, l’RLS o l’RLST ed eventuali altri soggetti a discrezione del CSE. Il CSE, a fine riunione compila un verbale che inoltra al RL (o al RUP se si tratta di un cantiere pubblico) caricandolo nell’apposita sezione della piattaforma web.

Criticità del CSE

Le principali criticità per il CSE si presentano in quei cantieri dove sono presenti molti sub-appalti e diversi lavoratori autonomi. In questi casi aumenta notevolmente l’attività burocratica e relativa documentazione da verificare e validare. Aumenta l’attività stessa di coordinamento dovuta spesso alla poca conoscenza delle norme in materia di sicurezza delle figure coinvolte. Aumentano infine le difficoltà di comunicazione dovute alla scarsa conoscenza della lingua stessa, in caso di lavoratori stranieri.
Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o l’RSPP.

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale in materia di Sicurezza nei Cantieri?

Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

compila il form per un primo contatto.

 

 

 

 

 

Richiedi una consulenza in materia di Sicurezza nei Cantieri - MilanoRichiedi una consulenza ad un CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - Milano

Richiedi una consulenza ad un CSE Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – Milano