Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, di seguito PSC, definito dall’art. 100 del D. M. 81/08 e s.m.i. può essere redatto:

  • dal coordinatore per la progettazione se nominato;
  • oppure (nel caso previsto dall’art. 90 del D. M. 81/08 e s.m.i. comma 11) dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Piano di Sicurezza e CoordinamentoIl Piano di sicurezza e coordinamento o PSC contiene l’analisi dei rischi inerenti l’area di cantiere in cui saranno eseguiti i lavori. Esso conterrà anche le relative prescrizioni che il coordinatore prevede di operare per garantire la sicurezza degli operatori delle imprese di cantiere.

Nello specifico, il coordinatore della sicurezza, analizzerà ogni singola lavorazione che sarà eseguita in cantiere. Prevederà le dovute strutture e/o soluzioni necessarie affinché il rischio vita/infortunio venga ridotto al minimo.
Il coordinatore della sicurezza analizzerà inoltre le interferenze tra le imprese operanti nel cantiere al fine di garantire la sicurezza di ciascun operatore. Stimerà i costi della sicurezza che devono essere riconosciuti alle imprese esecutrici. Infatti, il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del capitolato di appalto.

Tale piano deve essere redatto seguendo i dettami previsti dall’Allegato XV del D. M. 81/08 e s.m.i.

È opportuno sapere che qualora non si dovesse adempiere ai suddetti obblighi, la normativa prevede sanzioni amministrative (ammenda) e penali (arresto o domiciliari) a seconda dell’infrazione commessa.

Chi è il coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione dei lavori (CSE)?

Il coordinatore per la sicurezza, in fase di progettazione e per l’esecuzione dei lavori, è un soggetto nominato dal committente. E’ in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. M. 81/08 e s.m.i.

Il coordinatore per la progettazione CSP deve essere nominato non appena il committente decide di effettuare un progetto di ristrutturazione o manutenzione straordinaria della sua proprietà. Questo in modo da scegliere con i progettisti le migliori soluzioni di sicurezza necessarie che potrebbero modificare il progetto stesso.
Può non essere nominato qualora si tratti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore ad euro 100.000,00 eseguiti da un unica impresa. In alcuni casi le funzioni del coordinatore per la progettazione vengono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ad esempio la redazione del piano di sicurezza e coordinamento).

 

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Chi è il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, CSE?

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato dal committente prima dell’inizio dei lavori. Deve verificare che durante l’esecuzione dei lavori esse siano eseguite seguendo le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Eventualmente prescriverne delle nuove qualora ci siano delle varianti in corso d’opera o rischi non previsti nel PSC e rilevati in seguito, durante l’esecuzione dei lavori.

Entrambi i ruoli possono essere assunti da un solo professionista oppure, qualora il committente lo ritenesse opportuno, da due diversi professionisti. Negli appalti pubblici solitamente sono due figure distinte.

Obbligo PSC: piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, obblighi da rispettare…

Gli obblighi del coordinatore per la progettazione come da art. 91 del D. M. 81/08 e s.m.i., sono:

  • redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1 del D. M. 81/08 e s.m.i., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV del D. M. 81/08 e s.m.i.
  • predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori che si dovranno occupare della manutenzione del manufatto. Tiene conto delle specifiche norme di buona tecnica e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
  • coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 190. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera;

Qualora non si dovesse adempiere ai suddetti obblighi, la normativa prevede sanzioni amministrative (ammenda) e penali (arresto o domiciliari) a seconda dell’infrazione commessa.

Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione (art. 92 del D. M. 81/08) sono:

  • Piano di Sicurezza e Coordinamento - Milanoverifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza POS delle imprese affidatarie ed esecutrici, prima dell’inizio dei lavori e in relazione all’evoluzione del cantiere ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera
  • valuta le proposte delle imprese affidatarie ed esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
  • verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (POS)
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, eventuali inosservanze alle disposizioni del D. M. 81/08 e s.m.i.. Ove previsto propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire una valida motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale (ex ASL ora ATS) e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Qualora non si dovesse adempiere ai suddetti obblighi, anche in questo caso, la normativa prevede sanzioni amministrative (ammenda) e penali (arresto o domiciliari) a seconda dell’infrazione commessa.

 

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Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Atincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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