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Certificati Bianchi o Titoli Efficienza Energetica

Inquadramento normativo sui Certificati Bianchi:

  • Decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 24 aprile 2001 (decreto elettrico e decreto gas) (abrogati)
  • Decreti del Ministro delle Attività Produttive 20 luglio 2004 (decreto elettrico e decreto gas)
  • Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 Dicembre 2007 dal titolo “Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”

L’ambito di questi decreti è la promozione e l’incentivazione degli interventi di efficienza energetica per la razionalizzazione degli usi finali dell’energia elettrica e dell’energia termica, ovvero, strumenti per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.

Il decreto del 20 luglio 2004 di fatto recepisce il decreto del 1979 e il dm del 2007 lo integra e aggiorna stabilendo gli obiettivi nazionali per il risparmio nel settore elettrico e del gas da parte dei distributori e le modalità con cui i distributori possono raggiungere tali obiettivi.
Sono previsti dei contributi per coprire i costi che i distributori devono sostenere e relative sanzioni per il mancato raggiungimento.

Certificazione Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi)

È un sistema attivo dal 2005 e il meccanismo prevede:

  • l’obbligo da parte di grandi distributori di energia elettrica e gas di effettuare interventi di efficienza energetica in base ai parametri stabiliti dalla legge e quantificati dai Certificati Bianchi;
  • l’annullamento da parte di ciascun distributore di una quantità annuale di Certificati Bianchi pari agli obblighi imposti dalla legge
  • il diritto di operatori (società di servizi energetici – ESCO, distributori, soggetti indipendenti…) che attuano interventi di efficienza energetica di ricevere i Certificati Bianchi che attestino il risparmio conseguito;
  • commercializzazione di titoli secondo formule regolate;
  • il controllo tecnico e la gestione del sistema da parte di autorità competenti e indipendenti (AEEG e GME)

I soggetti obbligati erano quei distributori che avevano alla loro rete non meno di 100.000 utenti finali che dal 2007 diventano poi 50.000 utenti.
I soggetti volontari possono essere altri distributori, ESCO, produttori, impiantisti… che possono realizzare interventi di efficienza energetica.

Decreto luglio 2004 (energia elettrica): obiettivi imposti ai distributori
Art. 3, comma 2: non meno del 50% degli obiettivi di riduzione dell’energia primaria deve essere ottenuto attraverso la riduzione dei consumi di energia elettrica

  • 0,10 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2005
  • 0,20 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2006
  • 0,40 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2007
  • 0,80 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2008
  • 1,60 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2009

Il tep (tonnellata equivalente di petrolio) è un unità di misura dell’energia che equivale a:

  • circa 5 Mwh di Energia Elettrica
  • circa 11,6 Mwh di Energia Primaria

Decreto 21 dicembre 2007: obiettivi imposti ai distributori di energia elettrica.

Incremento degli obiettivi 2008 e 2009 rispetto ai precedenti decreti 2004 e nuova definizione degli obiettivi dal 2010 al 2012.
Abrogazione della soglia del 50% da energia elettrica

  • 1,2 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2008
  • 1,8 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2009
  • 2,4 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2010
  • 3,1 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2011
  • 3,5 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2012

Decreto luglio 2004 (gas naturale): obiettivi imposti ai distributori
Art. 3, comma 2: non meno del 50% degli obiettivi di riduzione dell’energia primaria deve essere ottenuto attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale

  • 0,10 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2005
  • 0,20 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2006
  • 0,40 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2007
  • 0,70 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2008
  • 1,30 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2009

Decreto 21 dicembre 2007: obiettivi imposti ai distributori di gas naturale
Incremento degli obiettivi 2008 e 2009 rispetto ai precedenti decreti 2004 e nuova definizione degli obiettivi dal 2010 al 2012
Abrogazione della soglia del 50% da gas naturale

  • 1,0 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2008
  • 1,4 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2009
  • 1,9 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2010
  • 2,2 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2011
  • 2,5 Mtep/a, da conseguire nell’anno 2012

Ripartizione degli obiettivi

Gli obiettivi vengono ripartiti dall’AEEG tra i diversi distributori di energia elettrica e gas in maniera proporzionale alla quantità di energia da essi distribuita.

Il flusso di operazioni nel mercato dei TEE

SO / SV

PROGETTI – Soggetti Volontari e Obbligati realizzano progetti
AEEG – L’Autorità valuta e certifica i risparmi
GME – Il GME emette i TEE
AEEG SO / SV – Negoziazione e scambio di TEE

Il soggetto obbligato trasmette i TEE all’AEEG e riceve il contributo dei TEE ai soggetti obbligati.

L’AEEG approva il valore dei corrispettivi per ogni TEE scambiato sul mercato in base alle Regole di Mercato ovvero il Regolamento per le registrazioni di transazioni bilaterali TEE. Il corrispettivo variabile (misura annuale) viene applicato all’acquirente ed al venditore mentre la fatturazione è trimestrale.

Sviluppo dei progetti di efficienza energetica, Chi può sviluppare progetti?

  • Imprese di distribuzione (anche non obbligate) e società controllate
  • Società terze operanti nel settore dei servizi energetici (E.S.Co.) e accreditate presso l’AEEG.

E.S.Co. = Energy Service Company, società che hanno come oggetto sociale l’offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi.

Sviluppo dei progetti di efficienza energetica
Chi può sviluppare progetti?
Soggetti, di cui al comma 1 della Legge 10/1991 Art. 19, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile (Energy Manager) per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
Tale comma prevede che le aziende operanti nel settore industriale, civile e trasporti, che hanno avuto per l’anno precedente un consumo di energia superiore ai 10.000 tep (settore industriale) e 1.000 tep (per gli altri settori) devono comunicare il nominativo dell’Energy Manager al ministero delle attività produttive, commercio e artigianato.

Progetti e Certificati Bianchi

Le tipologie di interventi per i progetti di incremento dell’efficienza energetica sono contenuti negli allegati dei decreti luglio 2004 e in apposite delibere dell’Autorità.
Esempio di ambiti di intervento:

  • Sistema edilizio (involucro, impianti a FER…)
  • Apparecchi domestici (elettrodomestici ad alta efficienza)
  • Impiantistica industriale (installazione di inverter…)
  • Illuminazione privata e pubblica (sensori di passaggio, utilizzo di lampada ad alta efficienza…)
  • Sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento

I distributori obbligati devono consegnare all’Autorità i TEE equivalenti, in volume al proprio obiettivo annuale, per l’annullamento e l’erogazione del contributo tariffario a copertura degli oneri sostenuti.
I TEE sono commercializzabili:

  • nel mercato organizzato dal GME
  • attraverso contratti bilaterali

Delibera AEEG EEN 21/09 del 24/11/2009 fissa il valore del rimborso tariffario riconosciuto ai soggetti obbligati pari a 92,22 €/ tep.

Fattore di conversione – elettrico

  • Decreti 20 luglio 2004
    • fattore di conversione 0,220 x 10-3 tep/kWhe
      • Aggiornamenti da parte AEEG
  • Delibera AEEG EEN 3/08
    • Nuovo valore del fattore di conversione dei kWh elettrici tep:
      • 0,187 x 10-3 tep/kWhe
      • 1 tep = 5,348 Mwhe =19,251 GJ

Fattori di conversione – termico
Il tep (in inglese TOE – tonne of oil equivalent ) secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), in lingua inglese International Energy Agency (IEA), è pari a: 1 tep = 41,868 GJ = 11,63 MWht.
Metodi di valutazione dell’efficienza energetica

Tipologie di Certificati Bianchi
Le 3 tipologie di TEE che attestano la principale riduzione dei consumi finali sono:

  • Tipo I: energia elettrica (fine maggio 2011 rappresentavano il 68% dei TEE rilasciati).
  • Tipo II: gas naturale (fine maggio 2011 rappresentavano il 24% dei TEE rilasciati)
  • Tipo III: altre forme di energia diverse da quella elettrica e gas e non destinata all’autotrazione (fine maggio 2011 rappresentavano il 8% dei TEE rilasciati)
  • Tipo IV: altre forme di energia diverse da quella elettrica e gas e destinate ai trasporti
  • Tipo V: altre forme di energia diverse da quella elettrica e gas e destinate ai trasporti e valutate in modo differenti di quelle al Titolo IV
  • Titoli di tipo II-CAR
  • Titoli di tipo IN: innovazione tecnologica (DM 28 dicembre 2012)
  • Titoli di tipo E: premialità per le riduzioni di emissioni in atmosfera (DM 28 dicembre 2012)

Di questi TEE l’81,4% sono stati rilasciati da ESCO, il 13,7% da distributori obbligati, il 4,5% da soggetti non obbligati con Energy Manager.

Metodi di valutazione dei risparmi

Esistono tre diverse strade:

  1. Standard (progetti fino a 20 tep/anno ): calcolate in base al nr di unità fisiche di riferimento (es. lampadine ad alta efficienza installate) e il calcolo avviene sulla base dei valori dichiarati nella scheda tecnica. Il risparmio energetico ottenuto viene calcolato a priori per ognu unità fisica installata senza necessità di misurazione dei consumi ante e post. Valido per progetti fino a 25 tep/anno (sia per soggetti obbligati che per soggetti volontari).
  2. Analitico (progetti fino a 40 tep/anno ): anche qui il calcolo è effettuato sulla base di una scheda tecnica rilasciata dall’autorità ma, a differenza del primo metodo, si utilizza un algoritmo e alla misura di alcuni parametri del sistema considerato. Valido per progetti fino a 100 tep/anno per soggetti obbligati e per progetti fino a 50 tep per soggetti volontari. Il 65% degli interventi fatti nel 2011 erano riferiti all’installazione di lampade fluorescenti compatte.
  3. A consuntivo (progetti fino a 60 tep/anno ): in base alla proposta di un progetto e di una misurazione (ante e post progetto). Il risparmio è calcolato su un sistema di monitoraggio. Valido per progetti fino a 200 tep/anno per soggetti obbligati e per progetti fino a 100 tep per soggetti volontari. Il 90% degli interventi sono stati effettuati (nel 2011) in ambito industriale.

I metodi di valutazione di cui al punto 1. e 2. si basano sulle procedure di calcolo riportate nelle schede tecniche allegate al DM 28/12/2012.

Durata e taglia minima
Periodo in cui vengono certificati i risparmi e conseguentemente rilasciati i TEE
5 anni per tutti i tipi di interventi
8 anni per gli interventi relativi all’involucro edilizio

Coefficiente di durabilità (Tau)
E’ un coefficiente moltiplicativo dei TEE pari al rapporto tra la vita tecnica (10-15-20 anni) del progetto/intervento e la vita utile (5 anni) tramite il cui si anticipa nei primi 5 anni i risparmi generabili dall’intervento dal 6° anno in poi.

Risparmio Netto Integrale (RNI)
Risparmio netto che si stima venga ottenuto durante la vita tecnica considerando il fattore di decadimento annuo: RNI = Rnc + Rna = Tau x Rnc

Come ottenere Certificati Bianchi

Prima di procedere con un intervento di efficientamento energetico atto al rilascio di TEE occorre verificare se il progetto:

  • rientra tra le tipologie per le quali è stata deliberata una scheda tecnica:
    • si procede con la presentazione di un progetto standardizzato o progetto analitico
  • non ricade tra tipologie schede:
    • si procede con presentazione di proposta di progetto e di programma di misura (e in caso di esito positivo)
  • progetto a consuntivo

Procedura di ottenimento dei Certificati Bianchi

Per progetti standardizzati è necessario:

  • rispetto della dimensione minima;
  • rispetto della tempistica di presentazione della richiesta;
  • presentazione della Richiesta di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC)
    Informazioni necessarie:

    • generalità
    • numero di unità fisiche di riferimento (UFR) installate
      Un es. può essere la sostituzione degli infissi di un edificio

Per progetti analitici è necessario:

  • rispetto della dimensione minima;
  • rispetto della tempistica;
  • presentazione della Richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RVC).
    Informazioni necessarie:

    • generalità
    • valori dei parametri caratteristici di funzionamento

Per progetti a consuntivo è necessario:

  • Richiesta di Verifica Preliminare di conformità alle Linee guida (RVP) – facoltativa;
  • presentare una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM). Essa dovrà essere esaminata e approvata dall’AEEG;
  • successivamente, una Richiesta di Verifica e Certificazione dei risparmi RVC

I progetti con Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) sono progetti che prevedono un risparmio netto integrale di almeno 60 TEE nei primi 12 mesi di esercizio.
Si attivano con una richiesta inoltrata dal Soggetto Titolare al GSE, dove quest’ultimo procede con una descrizione dettagliata dell’intervento, delle modalità di misura e dell’algoritmo di calcolo che si intende utilizzare per la valutazione del risparmio energetico riconosciuto.
Ad approvazione ottenuta è onere del Soggetto Titolare l’inoltro periodico di Richieste di Verifica e Certificazione (RVC), che rendicontano i risparmi conseguiti.

La trasmissione delle pratiche (RVP, PPPM, RVC) all’AEEG avviene attraverso una piattaforma telematica.

I prezzi dei TEE subiscono delle fluttazioni degli anni e nel 2011 si sono stabilizzati sui 92-92 €/ tep.

Ricapitolando, le fasi del progetto per l’ottenimento dei TEE sono:

  1. approvazione del progetto da parte del GSE
  2. realizzazione del progetto di risparmio energetico
  3. certificazione dei risparmi
  4. emissione dei TEE da parte del GME
  5. scambio dei TEE tra operatori
  6. annullamento dei TEE per adempimento all’obbligo

Con il DM del 5 settembre 2011 e successiva delibera 203 del 2012 vengono ammessi al sistema dei certificati bianchi anche i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e introdotto il titolo II-CAR e la cui gestione viene affidata al GSE.

Un po di numeri

  • dei Certificati Bianchi emessi nel 2013 e 2014, circa l’82% è a Consuntivo, il 15% come RVC Standard e il 3% RVC Analitiche (94% di cui nel settore civile la maggior parte di cui per l’installazione di impianti di climatizzazione centralizzati)
  • nel 2014 sono stati emessi 7,5 Mln di Certificati Bianchi, l’80% di cui collegati a progetti industriali (50% generazione erecupero di calore, 41% ottimizzazione processi produttivi e impianti) conseguendo un risparmio di 2,7 Mtep. Il settore civile incide per il 18% (50% involucro edilizio, 50% ACS), il settore dell’illuminazione del 3% (60% illuminazione pubblica)
  • a febbraio 2014 i Certificati Bianchi emessi dall’inizio dello schema sono circa 33 Mln, ne mancano 1,6 Mln agli obiettivi preposti
  • il 70% dei Certificati Bianchi sono stati ottenuti da ESCo, il 25% da SEM
  • il 54% ottenuti da risparmi di GAS (Titolo II), 26% di elettricità (Titolo I), 18% altri combustibili (Titolo III)
  • a fine dicembre 2014 risultano accreditati al Portale dell’Efficienza Energetica 4.490 operatori, di cui:
    • 78,6% SSE
    • 14,5% società di distribuzione e energia elettrica (DE) e gas (DG)
    • 3,8% SEM (società con obbligo di Energy Manager)
    • 2,8% EMV (società che hanno provveduto alla nomina volontaria dell’Energy Manager)
  • dal 2006 al 2014 sono stati emessi 31,1 milioni di Certificati Bianchi pari a 20,4 Mtep, oltre la metà dei quali nell’ultimo triennio (dovuto principalmente all’introduzione del fattore di durabilità tau)
  • la maggior parte dei TEE rilasciati sono relativi ad interventi effettuati in: Lombardia, Emilia, Veneto e Puglia mentre i maggiori volumi di risparmi energetici primari sono distribuiti tra Lombardia ed Emilia
  • il 7% di richieste di progetto presentate nel 2014 sono relative a PPPM (Proposte di Progetti e Programmi di Misure), il 74% di cui relative ad interventi di miglioramento dell’efficienza energetica in ambito industriale
  • il prezzo medio dei TEE negli ultimi 4 anni si è attestato attorno i 100,00 €
  • i certificati bianchi dovranno garantire al 31 dicembre 2020 un risparmio energetico non inferiore al 60% degli obiettivi di risparmio energetico nazionale.

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