DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze

Se in azienda sono presenti aziende terze (aziende di servizi o fornitori) che possono interferire con la sicurezza dei lavoratori occorre redigere il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze.

Le misure di cooperazione e coordinamento stabilite durante le riunioni preliminari saranno poi recepite dal datore di lavoro, che si occuperà di aggiornare il DUVRI e inoltrarlo, nella versione aggiornata, alla impresa affidataria.

DVR, Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi redatto da tutte le imprese. Va redatto entro 90 giorni dalla costituzione delle imprese ed è un’attività indelegabile del Datore di Lavoro; va modificato in caso di modifiche del processo produttivo e/o utilizzo di nuove macchine in cantiere dandone tempestiva comunicazione all’RLS.
Per le aziende fino a 50 dipendenti (salvo alcune eccezioni di aziende a rischio elevato) si può utilizzare il modello standardizzato, oltre i 50 dipendenti è obbligatorio sempre il DVR Tradizionale.

 

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I temi fondamentali quando si parla di DVR

  1. Definire come saranno affidati gli incarichi relativi agli incarichi sulla sicurezza.
  2. Predisporre una lista di controllo dei principali adempimenti anche di natura certificata.
  3. Analizzare le situazioni che richiedono una valutazione dei rischi.
  4. Confronto con l’RSPP e il Medico Competente sulle situazioni individuate e sui metodi che si intendono seguire;
  5. Consultazione con l’RLS o con altre forme di rappresentanza.
  6. Definire in una riunione il coinvolgimento ed il ruolo delle varie strutture dell’azienda ad assegnare i compiti ai vari soggetti.
  7. Iniziare la valutazione anche con l’ausilio di eventuali check-list.
  8. Pianificare la realizzazione delle misure di prevenzione individuale. Andranno pianificate anche le verifiche, i soggetti incaricati delle verifiche, il riscontro dell’effettuazione delle verifiche.
  9. Definizione del programma di informazione e formazione prevedendo tra l’altro le informazioni su risultati delle valutazioni e provvedimenti introdotti.
  10. Stesura del documento con riferimento ai contenuti dell’art. 28. o alle procedure standardizzate quando disponibili (art. 29 comma 5). L’autocertificazione era prevista fino al Giugno 2013.
  11. Programmare tempi e modalità per verifiche e revisioni (in occasione delle riunioni periodiche, nelle situazioni previste dal D.Lgs.; nelle situazioni consigliate dalle linee guida CEE).
  12. Non viene aggiornato in caso sinistro per un rischio elettivo
  13. Viene aggiornato quando cambiano procedure, luoghi, attrezzature, figure coinvolte, leggi, prodotti utilizzati in azienda, periodicamente oppure ogni 4 anni se nel frattempo, nulla è variato.

Quando occorre produrre il DUVRI?

Il DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze va redatto e/o aggiornato quando:

  • Si verificano lavorazioni svolte da imprese differenti.
  • Quando un fornitore del committente effettua delle attività nel luogo di lavoro dell’azienda del committente.
  • Quando in azienda sono presenti determinati rischi non compresi tra quelli specifici dell’attività del fornitore o quando sono presenti rischi derivanti dall’esecuzione di attività specifiche richieste dal committente e quindi comportano pericoli aggiuntivi.

Scopo del DUVRI

Scopo quindi del DUVRI è quello di evitare rischi derivanti dalla sovrapposizione delle lavorazioni. Un attività di coordinamento può essere anche quella, ad esempio, di non sovrapporre le attività del fornitore con quelle aziendali. Classico esempio è quello delle imprese di pulizie che possono svolgere la propria attività fuori dall’orario lavorativo; in modo quindi da evitare sovrapposizioni.

DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze

DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze

Lo scopo quindi di redarre un DUVRI è quello di adottare delle misure di coordinamento tali da;

  • organizzare e ottimizzare l’ambiente di lavoro
  • orari
  • numero di persone contemporaneamente coinvolte

in modo tale da limitare al massimo possibilità di interferenze.
Interferenze non vanno intese solo da un punto di vista temporale, in quanto l’attività di un’impresa può produrre materiali di scarto o dei gas, in seguito ad una determinata lavorazione, che può andare ad impattare successivamente sui lavoratori di una seconda impresa che lavoreranno nello stesso ambiente.

 

Modifiche del DUVRI

Il DUVRI è un documento specifico relativo alle interferenze delle lavorazioni. In questo documento non vengono trattate le singole lavorazioni specifiche dei vari fornitori e delle imprese esecutrici. Argomenti trattati infatti da documenti specifici quali ad esempio il posto.

E compito del datore di lavoro informare i propri dipendenti sul contenuto del DUVRI ovvero:

  • Quali sono interferenza che possono produrre
  • Quali sono i rischi da interferenza che possono subire
  • Misure di prevenzione e protezione per entrambi i casi.

Per lavorazioni particolarmente pericolose è possibile prevedere delle riunioni intermedie prima dell’avvio delle lavorazioni. È consigliabile infine che ogni impresa esecutrice nomini un proprio preposto al fine di vigilare sull’operato dei suoi colleghi e di interfacciarsi a sua volta con il preposto dell’impresa affidataria o del committente, in modo che possano coordinarsi.
Se durante le lavorazioni si vengono a creare nuove interferenze non previste inizialmente occorrerà aggiornare il DUVRI e inoltrarlo l’impresa esecutrice.

PSC e POS differenze

Il POS è redatto dall’impresa mentre il PSC dal Coordinatore della Sicurezza su incarico del committente. Il PSC analizza gli aspetti relativi alla sicurezza nell’area di cantiere compresi gli apprestamenti comuni e i rischi dovuti alle interferenze delle lavorazioni. Il POS è un analisi dettagliata dei rischi relativi alle lavorazioni delle singole imprese e relative allo specifico cantiere per cui viene redatto.

Differenze tra DVR e DUVRI

Il DVR è redatto dall’impresa ed è sempre presente all’interno dell’azienda. Una volta redatto rimane pressoché invariato a meno che vengano a mutare le condizioni di sicurezza in anzienda (lavorazioni, materiali, attrezzature, macchinari…).  Il DUVRI è redatto dall’impresa in caso di interferenza con altre aziende (fornitori, imprese di pulizie…) e quindi non è sempre necessario.

Il PSC è l’analogo del DUVRI così come il POS è l’analogo del DVR in occasione di cantieri edili. PSC e POS sono dcumenti sempre riferiti ai cantieri edili e aziende che lavorano nell’edilizia. DVR e DUVRI si redicono per tutte le aziende.

Il DUVRI è un documento piùsintetico rispetto al DVR dove vengono analizzati i soli rischi dovute alle interferenze quando in azienda sono presenti più aziende.

La valutazione dei rischi riguarda anche la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

 

Quando si redige il DUVRI nei contratti d’appalto

  • il DUVRI è un allegato al contratto d’appalto e deve quindi essere redatto prima della stipula del contratto
  • se il contratto d’appalto non è stipulato in forma scritta il DUVRI può essere allegato a documenti idonei (preventivo, ordine…)
  • se le attività da svolgere non presentano interferenze spaziali e temporali il DUVRI non deve essere redatto. In tal caso è comunque opportuno specificarlo nel contratto d’appalto per evitare che il committente vada incontro a sanzioni per la mancata valutazione del rischio. Se invece le lavorazioni vengono sfasate per evitare interferenze il DUVRI va comunque redatto
  • il DUVRI riguarda esclusivamente le interferenze di imprese differenti sullo stesso luogo di lavoro. Per tutti quei rischi non riconducibili alle interferenze si rimanda la compilazione del DVR da parte delle singole imprese esecutrici
  • quando si parla di interferenze ci si riferisce a quelle interferenze che possono creare un rischio per i lavoratori
  • nei casi rientranti nell’applicazione del titolo IV, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi della sicurezza viene effettuata tramite il PSC
  • il DUVRI è un documento delegabile da parte del datore di lavoro
  • i contenuti del DUVRI devono essere aggiornati se in fase di esecuzione dei lavori sorgono nuove interferenze o motivi di carattere tecnico logistico
  • le misure di tutela contenute DUVRI devono risultare efficaci anche per soggetti non appartenenti ad alcuna azienda coinvolta (passanti, visitatori…)

Quando non si redige il DUVRI

Il DUVRI non va redatto nei seguenti casi:

  • servizi di natura intellettuale: servizi svolti da professionisti in materia di consulenza, analisi, ricerca
  • sola fornitura di materiali e attrezzature: se queste sono limitate al trasporto e deposito nei locali dell’azienda o dall’azienda verso ambienti esterni
  • lavori di entità inferiore a 5 uomini giorno: sempre che non comportino elevato rischio di incendio, attività in ambienti confinanti, presenza di agenti cancerogene, biologici, amianto, atmosfere esplosive o casi di rischi particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/2008 (seppellimento, esplosione per ordigni durante la fase di scavo, radiazioni ionizzanti, linee elettriche, annegamento, montaggio e smontaggio prefabbricati pesanti..).

Nei casi in cui il committente è esonerato dalla redazione del DUVRI, restano comunque in capo a lui l’obbligo di valutare l’idoneità tecnico professionale delle imprese, informarli sui rischi specifici, cooperare con loro, coordinarli e stimare i costi della sicurezza.

I costi della sicurezza

I costi della sicurezza si distinguono in speciali (o diretti) e ordinari (o indiretti). I primi sono costi aggiuntivi (apprestamenti, DPI, disposizioni previste dal DUVRI) rispetto a quelli ordinari.
Il committente è tenuto a fare una stima solo dei costi diretti e tali costi non possono essere assoggettati a ribasso d’asta. Tra questi costi della sicurezza troviamo:

  • apprestamenti previsti nel DUVRI: trabattelli virgola leggi, servizi igienici…
  • tutte le misure preventive e protettive previsti nel DUVRI: DPI da interferenza, eventuali impianti aggiuntivi di protezione, misure di protezione collettive (recinzioni, segnaletica)
  • specifiche misure organizzative volte alla riduzione dei rischi da interferenza: eventuale costo aggiuntivo per attività in notturna, ore di riunione di coordinamento, ricorso movieri…

I costi della sicurezza non devono essere stimati direttamente nel DUVRI ma devono essere stabiliti in virtù di quanto stabilito nel DUVRI.

 

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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