Delega di funzioni (art. 16)

La delega di funzioni è un istituto previsto dal decreto 81 del 2008 che fornisce la possibilità al datore di lavoro di delegare ad una terza persona determinante attività, funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Questo perché in organizzazioni particolarmente complesse è necessario se non auspicabile che le funzioni di responsabilità in materia di sicurezza siano suddivise tra più soggetti.

 

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sulla Delega di funzioni

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sulla Delega di funzioni

 

Quando e in che termini è possibile la Deleda di Funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, il delegante, nei casi ove non espressamente esclusa, è ammessa a determinate condizioni:

  • Risulti in un documento scritto ove sia presente la data certa. La data certa è dimostrabile in diversi modi tra cui il timbro dell’ufficio postale, mezzo mail PEC, la marca temporale sui documenti informatici
  • Che il delegato possegga tutti i requisiti tecnici professionali nonché l’esperienza per svolgere le funzioni a lui delegato. La norma non specifica esattamente i requisiti ma è opportuno che il delegante si basa su criteri oggettivi e dimostrabili, meglio se tramite documenti attestanti le capacità del delegato
  • Che vengano assegnate al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari a svolgere le sue funzioni
  • Che sia assegnato al delegato un adeguato budget e autonomia di spesa, per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate
  • Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto attraverso la propria firma
  • Che la delega deve essere pubblicizzata e resa visibile in azienda

Obbligo di Vigilanza da parte del Datore di Lavoro

Delega di FunzioniLa presenza di una delega non esonera il delegante dal vigilare sul corretto operato del delegato, nelle funzioni lui trasferite. Obbligo di vigilanza in base all’articolo 30 del decreto 81/2008 si ritiene assolto qualora venga adottato un efficace modello di verifica e controllo. Se tale vigilanza viene effettuata attraverso un modello organizzativo di cui al decreto legislativo 231 del 2001 è possibile esimente della responsabilità amministrativa la propria azienda.

Tali modelli sono facoltativi è la loro adozione permette l’esonero dell’obbligo di vigilanza da parte del delegante sul delegato. Funzione appunto svolta da un organo preposto a tale compito, ovvero quel sistema di controllo che per il decreto legislativo 231 è rappresentato dall’ “Organo di Vigilanza” o ODV. Questo vale ad esimere della sola responsabilità amministrativa le persone giuridiche derivanti dai reati di cui all’articolo 25 del decreto 231 del 2001.

Sub-delega

Il soggetto delegato può a sua volta delegare un’ulteriore soggetto, subdelega, a patto che:

  • la nuova delega chiamata subdelega sia ristretta a funzioni ridotte rispetto alla prima delega
  • il primo delegante sia d’accordo
  • al nuovo subdelegato vengano forniti budget autonomia di spesa per le funzioni specifiche a lui affidate

Il nuovo soggetto delegato non può a sua volta delegare una terza persona.

Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili

Va ricordato che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • Valutazione dei rischi e relativa lavorazione del DVR, documento di valutazione dei rischi (articolo 28)
  • Designazione dell’ RSPP ovvero del responsabile servizio di prevenzione e protezione

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

compila il form per un primo contatto.

 

 

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sulla Delega di funzioni

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sulla Delega di funzioni