Verifica dell’ idoneità tecnico professionale

Tra i compiti del datore di lavoro c’è quello di effettuare la verifica dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese che devono entrare in azienda o in cantiere per effettuare delle lavorazioni. Questo significa quindi che il datore di lavoro deve entrare nel merito delle competenze tecnico-professionali delle imprese che devono entrare in azienda.
Tale verifica è effettuata sia da un punto di vista stativo documentale che da un punto di vista tecnico, ovvero delle competenze.

Quando in azienda entra un’impresa è obbligo del datore di lavoro dell’azienda produrre e aggiornare il DUVRI Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenze. Tale documento deve essere consegnato all’impresa esecutrice prima che questa entri, in modo tale che possa fare un’analisi dei rischi e adottare le dovute misure di prevenzione.

 

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Come si effettua la verifica dell’ idoneità tecnico professionale

Per poter effettuare la verifica dell’idoneità tecnica professionale dell’impresa affidataria o delle imprese esecutrici, il datore di lavoro deve richiedere e verificare:

  • Idoneita' tecnico professionaleil certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
  • l’ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria
  • il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  • la dichiarazione dell’organico medio annuo e l’organigramma dell’impresa
  • una lista con i nominativi delle figure della sicurezza e relativi attestati di formazione (RSPP sempre, medico competente se previsto, RLS, ASPP, dirigenti e preposti)
  • il nominativo del responsabile tecnico presente in azienda
  • l’elenco dei lavori svolti dall’impresa negli ultimi anni
  • la relazione di infortuni e delle malattie professionali dichiarate gli ultimi anni dall’impresa
  • copia dell’eventuale certificazione ISO / OHSAS 18001
  • copia degli attestati di formazione dei lavoratori e l’elenco dei DPI a loro consegnati
  • elenco delle macchine e attrezzature che l’impresa utilizzerà in cantiere e relativa certificazione CE delle stesse
  • non aver subito un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
  • possesso di una polizza assicurativa con un massimale adeguato

Tali verifiche andranno effettuate anche per gli eventuali sub-appaltatori. Verifiche che andranno in capo all’impresa affidataria ma che occorre comunque verificare il livello di controllo da essa effettuato.

Quando effettuale la verifica dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese

Queste verifiche non vanno effettuate solo prima dell’inizio dei lavori, ma vanno costantemente aggiornate. E’ buona prassi strutturare un elenco fornitori affidabili in modo da poterli utilizzare costantemente senza procedere ogni volta alla loro validazione.
E’ obbligo del datore di lavoro fornire una copia documento di valutazione dei rischi alle imprese che entrano in azienda, affinché queste possano, sulla base dei rischi presenti, procedere con le adeguate misure di prevenzione e protezione per quei terminati rischi.

 

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro quando affida dei lavori, dei servizi o delle forniture ad impresa esterna deve:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici
  • fornire alle imprese che entrano in azienda informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno operare e le relative misure di prevenzione e di emergenza adottate in azienda.
  • i sub-appaltatori cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi coordinando i propri lavoratori e sotto la supervisione del datore di lavoro dell’impresa committente, a cui spetta l’onere di redarre e fornire il DUVRI. Tale documento è allegato e diventa parte integrante del contratto d’appalto. Tali prescrizioni non si applicano in caso di fornitura di servizi di natura intellettuale o alle sole forniture di materiali o attrezzature; oppure a quei lavori che non necessitano più di 5 uomini giorno se non soggetti a rischi specifici.
  • in caso di mancato pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi da parte dell’appaltatore, l’imprenditore committente ne risponde in solido per gli eventuali danni che il lavoratore subisce per quella specifica lavorazione.
  • nella predisposizione delle gare d’appalto gli aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico delle opere risulti adeguato al costo del lavoro e della sicurezza. Quest’ultimo deve essere indicato a parte e non può essere soggetto a ribasso.
  • durante lo svolgimento della attività in azienda, i lavoratori sono tenuti ad indossare la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia, indicanti le generalità del lavoratore i dati del suo datore di lavoro.

Riunioni e visite preliminari

Oltre alla verifica tecnico-documentale dell’ idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici è importante prevedere e organizzare delle riunioni preliminari. Tali riunioni servono a:

  • Stabilire i compiti, le varie figure coinvolte e organizzare il coordinamento delle lavorazioni
  • Effettuare delle verifiche preliminare degli ambienti di lavoro
  • Analizzare le interferenze tra le lavorazioni, prevedendo misure per la minimizzazione dei rischi
  • Definire procedure specifiche eventualmente necessarie
  • Verificare l’utilizzo delle attrezzature delle imprese esecutrici
  • Definire le disposizioni degli spazi comuni tra cui i servizi igienico-sanitari
  • Analizzare più possibili situazioni che si possono verificare durante la fase di cantiere

 

Campo di applicazione dell’articolo 26

Riguardo il campo di applicazione dell’articolo 26 occorre tener presente:

1. Natura del committente

Occorre distinguere i casi in cui si tratta di lavorazioni rientranti nel titolo IV (ovvero opere edili e civili), da tutti gli altri casi. Nel primo caso infatti rientra nella definizione di “committente” chiunque decida di effettuare delle opere incaricando una o più aziende. Il caso ad esempio di un privato cittadino che incarica un azienda di pulizie per effettuare le pulizie della propria casa, non rientra nella definizione di “datore di lavoro” (e quindi non rientra nei casi dell’art. 26) che in questo caso è rappresentato dal titolare dell’impresa; quest’ultimo invece è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza (RSPP, DVR, DUVRI, DPI…)

2. Tipologia di attività che si intende affidare

Al di là della definizione di appalto, contratto d’opera, o di somministrazione secondo le definizioni del C.C. è sempre importante valutare attentamente il tipo di attività oggetto del contratto. Un esempio a riguardo può essere il noleggio di una gru che, nel caso di “noleggio a caldo” (con gruista) presenta degli oneri e delle responsabilità totalmente differenti del caso in cui ci sia il “noleggio a freddo” (senza gruista).

3. Inserimento dell’attività nel ciclo produttivo

Nel caso in cui le attività oggetto di lavorazioni vengano svolte in più fasi (ad esempio dei semilavorati o dei prefabbricati) vanno in capo al committente quelle fasi sotto la sua diretta realizzazione (ad esempio realizzazione del capannone con l’utilizzo di prefabbricati realizzati altrove).

4. Disponibilità giuridica dei luoghi

Le disposizioni di cui all’articolo 26 vanno applicate in quei casi in cui il committente dispone materialmente negli ambienti di lavoro e dove il committente ha la possibilità di gestire e controllare i rischi specifici presenti negli ambienti in cui vengono svolte quelle lavorazioni.

Nel caso in cui tutti e quattro i punti precedenti risultino soddisfatti si rientra quindi nel campo di applicazione dell’articolo 26 e il committente deve:

  • Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici dei lavori
  • Informare le stesse imprese sui rischi presenti nell’ambiente oggetto delle lavorazioni, nonché le misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottare.

 

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Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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