La figura del medico competente (art. 25)
Il medico competente è un dottore in possesso specifici requisiti formativi e professionali (specializzazione o docenza in medicina del lavoro o preventiva e psicotecnica, specializzazione in igiene o medicina legale). Collabora, con il datore di lavoro, alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.
Proprio al datore spetta la nomina medico competente che deve effettuare la sorveglianza sanitaria e tutti gli altri compiti in materia si salute e sicurezza. I medici in possesso di questi requisiti sono iscritti in appositi elenchi del Ministero del lavoro. Può svolgere la sua funzione sia in qualità di dipendente del DL che di libero professionista o dipendente di una struttura pubblica.
Gli Obblighi del medico competente
- collabora con il datore di lavoro e con il RSPP nella valutazione dei rischi
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria se necessaria
- collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della sicurezza della formazione per la sua parte di competenza
- collabora all’organizzazione del servizio di primo soccorso in base ai tipi di lavorazione ed esposizioni
- prepara e conserva sotto la propria responsabilità e privacy una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
- a compimento del suo incarico consegna al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso. La cartella sanitaria del lavoratore va conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni
- collabora alla formazione dei lavoratori in relazione alla sorveglianza sanitaria e sull’eventuale necessità di sottoporsi ad eventuali accertamenti in caso di esposizione ad agenti a lungo termine
- visita gli ambienti di lavoro periodicamente almeno una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi che va comunicata al datore di lavoro e annotato nel DVR
- Comunica per iscritto virgola al datore di lavoro, RSPP, agli RLS, in seguito riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria fornendo una relazione sul significato di questi risultati
- Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori fornendo tali risultati ai fini quotazione del rischio della sorveglianza sanitaria
- Partecipa alla programmazione delle attività di formazione e informazione dei lavoratori
- Organizza il servizio di primo soccorso
- Promuove e valorizza i programmi volontari promozione della salute ovvero medicina preventiva
Chi effettua la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dal D. Lgs 81/08 o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e il medico la valuti correlata al rischio lavorativo. La sorveglianza sanitaria comprende:
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro e al fine di valutare la sua idoneità lavorativa
- visita medica periodica (una volta l’anno salvo diverse prescrizioni del medico competente) per controllare lo stato di salute dei lavoratori e relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- visita medica su richiesta del lavoratore, se i rischi professionali o condizioni di salute del lavoratore lo rendano necessario (a giudizio del medico competente)
- visita medica in occasione del cambio della mansione per verifica di idoneità alla mansione specifica
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le visite mediche preventive possono essere decise prima dell’assunzione del lavoratore.
In seguito alla visita medica, il medico stabilisce l’idoneità lavorativa del lavoratore, idoneità parziale o temporanea o permanente (con prescrizioni).
In caso di inidoneità il medico adibisce il lavoratore ad altre mansioni equivalenti o in difetto a mansioni inferiori.
Responsabilità del Medico Competente
Il medico competente come RSPP è nominato dal datore di lavoro, ma a differenza delle RSPP e destinatario delle norme prevenzionistiche e quindi delle conseguenti sanzioni. Questo significa che risponde direttamente in caso di violazioni delle disposizioni di legge tra cui i dettami del Decreto Legislativo 81 del 2008.
Il medico competente non opera solo esclusivamente nel suo studio visitando i lavoratori ma è inserito nel contesto aziendale e nelle relative scelte decisionali, conosce nel dettaglio i rischi specifici (chimici, fisici, biologici, organizzativi), conosce la comunità di lavoratori.
Doveri del Medico Competente
Il Medico Competente è tenuto a fornire al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Medico Competente inoltre è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi collegati alla sua particolare attività lavorativa, sul significato di eventuali indici di esposizione e, nel caso in cui il lavoratore sia esposto ad agenti nocivi, sulle dosi ricevute.
In quest’ultimo caso, esposizione agli agenti nocivi con effetti a lungo termine, occorre predisporre una visita medica conclusiva, come suggerito gli organi di vigilanza, in occasione della risoluzione del rapporto lavorativo.
In occasione della riunione periodica il medico competente redige una relazione dove sono contenute informazioni sullo stato di salute collettivo dei lavoratori, l’evoluzione dello stato di salute generale, evidenzia eventuali dati anomali eventualmente correlati alle attività lavorative, programma la sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente deve essere in possesso dei titoli e dei requisiti idonei previsti una normativa e deve essere inoltre iscritto nell’elenco dei medici competenti presso il Ministero della Salute.
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