I costi della sicurezza

Quando si parla di costi della sicurezza occorre distinguere gli “oneri della sicurezza” e i “costi della sicurezza“.

Gli oneri della sicurezza

Rientrano negli “oneri della sicurezza” le spese che ciascuna impresa affronta per la gestione dei rischi specifici legati all’attività svolta. Tali oneri fanno capo quindi alla gestione ordinaria dell’impresa e non sono costi riconducibili alla sicurezza previsti nell’allegato XV.

Rientrano in questa categoria la formazione del personale, la sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale, la redazione del POS.

I costi della sicurezza

Rientrano nei “costi della sicurezza” le spese sostenute ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori di quelle attività specifiche indicate nel PSC e nel computo metrico estimativo redatto dal CSP. Rientrano in questa categoria i costi indicate nella parte IV dell’allegato XV, ovvero i costi:

  • costi della sicurezzadegli apprestamenti previsti nel PSC: ponteggi, ponti su cavalletti, impalcati, trabattelli, parapetti, andatoie, servizi igienici, infermerie, refettori, armature delle pareti degli scavi, recinzioni di cantiere…
  • delle misure preventive e protettive e dei DPI previsti dal PSC per le lavorazioni interferenti
  • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di cantiere (e non quindi quelli relativi all’edificio)
  • degli impianti antincendio ed evacuazione fumi (relativi al cantiere temporaneo e non i singoli estintori che le imprese devono avere in dotazione)
  • delle specifiche procedure indicate nel PSC per motivi specifici di sicurezza (ad es. uno sfasamento spaziale temporale per evitare lavorazioni interferenti o le spese di formazione per l’utilizzo di un DPI specifico previsto ad hoc dal CSP per quella specifica lavorazione richiesta)
  • delle misure di coordinamento in caso di utilizzo comune di apprestamento attrezzature o infrastrutture

La stima dei costi della Sicurezza

La stima dei costi dovrà essere congrua analitica per voci singole riferita elenchi indicanti i prezzi standard o listini ufficiali riferiti all’area interessata.
Non rientrano nei costi della sicurezza le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla produzione come ad esempio betoniere, macchina di movimento terra, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di acqua, gas, fognari… Così come le attrezzature di primo soccorso sono di competenza delle singole imprese.
Rientro quindi nei costi della sicurezza le spese sostenute per il singolo cantiere non riconducibili alle attività standard dell’impresa ed essere previste espressamente nel PSC per le lavorazioni interferenti interferenti e non quindi per le attività specifiche della singola lavorazione.
I costi della sicurezza non sono assoggettabili a ribasso.

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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