Dispositivi di Protezione Individuale, cosa sono

L’artt 74 del Decreto Legislativo 81 del 2008 diefinisce i dispositivi di protezione individuale (DPI) come

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti nell’attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Quando vanno prescrtti Dispositivi di Protezione Individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale vanno prescritti quando:

  • non si possono adottare mezzi di protezione collettiva (DPC)
  • non si possono adottare procedure di lavoro tali da garantire opportuno grado di sicurezza sul lavoro
  • non si possono attuare misure di prevenzioni tale da portare il rischio sotto un livello considerato accettabile

 

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I DPI di contro possono introdurre a loro volta delle situazioni di intralcio o di rischio. In tali casi una apposita valutazione dei rischi può portare alla prescrizione dell’utilizzo dello specifico di dpi.

Non rientro nella categoria:

  • dispositivi progettati e fabbricati per le forze armate
  • dispositivi di autodifesa in caso di aggressione
  • dispositivi. privato contro le condizioni atmosferiche
  • dispositivi destinati alla protezione al salvataggio persone a bordo di navi o aeromobili
  • caschi e visiere per motocicli

La fabbricazione dei DPI avviene seguendo le norme tecniche armonizzate.

La marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità

La marcatura CE deve avvenire applicando l’apposito simbolo che avrà dimensioni diverse in base al dispositivo a cui viene applicato; ma che deve mantenere sempre le stesse proporzioni e il lato verticale non inferiore a 5 mm. Nel caso di dispositivi di terza categoria, dopo il simbolo viene riportato il numero di riconoscimento dell’organismo notificato per il controllo del prodotto finito o del controllo del sistema di qualità.
In caso di commercializzazione di prodotti non conformi il fabbricante può andare incontro a sanzioni amministrative (dpi di prima categoria) o penali (dpi di seconda e terza categoria)

La dichiarazione CE di conformità è una dichiarazione rilasciata dal fabbricante che ne dichiara la conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e se presente alla norma nazionale che la recepisce.

La nota informativa del fabbricante o istruzioni d’uso

Il fabbricante è sempre tenuto a produrre la nota informativa del fabbricante per i propri Dispositivi di Protezione Individuale immessi sul mercato. Tale nota contenere:

  • le istruzioni di impiego, pulizia, manutenzione
  • le prestazioni risultati dagli esami tecnici
  • gli accessori utilizzabili
  • le classi di protezione adeguati ai diversi livelli di rischio
  • la data di scadenza
  • i riferimenti alle normali
  • i riferimenti degli organismi notificati che hanno partecipato alla fase di certificazione del DPI

Che caratteristiche devono avere i Dispositivi di Protezione Individuale?

L’art 76 del D. Lgs 81/2008 individua le caratteristiche che devono avere i Dispositivi di Protezione Individuale, ovvero:

  • devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro entità senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • devono poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità
  • devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza, cioé essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4
  • dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue successive modificazioni.

I Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto

Dispositivi di Protezione IndividualeI Dispositivi Protezione Individuale contro le cadute dall’alto, devono rispettare le norme tecniche, quali:

  1. assorbitori di energia;
  2. connettori;
  3. dispositivo di ancoraggio;
  4. cordini;
  5. dispositivi retrattili;
  6. guide o linee vita flessibili;
  7. guide o linee vita rigide;
  8. imbracature

I DPI non sono mai da considerarsi come alternativa ai DPC contro le cadute dall’alto, ma vanno utilizzati solo quando questi non sono praticabili e/o per opere di durata tale da non consentirne il loro utilizzo. Vanno usati quando si valuta il rischio residuo non accettabile e non riguardano solo i lavori subordinati, ma anche i lavoratore autonomi.

Utilizzo dell’imbracatura come Dispositivi di Protezione Individuale

La corda di collegamento dell’imbracatura anticaduta deve essere il più corta possibile rispetto al punto di ancoraggio. Occorre evitare percorsi che possano generare effetti pendolo e che quando questo sussista, il percorso di tale effetto deve essere privo di ostacoli. Il punto di ancoraggio deve essere posizionato sempre verticalmente all’operatore (e più in alto possibile); mantenendo un angolazione della fune rispetto al punto di ancoraggio inferiore a 15°.

Per casi di lavorazioni ad altezze ridotte con un angolo di inclinazione < 30/40° è possibile utilizzare un cordino retrattile (con doppio punto di ancoraggio). Nel calcolo del tirante d’aria occorre tener presente:

  • lunghezza cordino
  • lunghezza massima assorbitore (1,75 m)
  • distanza tra attacco cintura e piedi (1,5 m)
  • distanza di sicurezza (1 m)
  • freccia della linea di ancoraggio se questa è una linea vita flessibile (se presente)
  • estensione del dispositivo di tipo retrattile (se presente).

Dispositivi scorrevoli  per la sicurezza nei cantieri

Dispositivi di Protezione Individuale - MilanoI dispositivi scorrevoli sono costituiti da funi flessibili collegate a sistemi scorrevoli autobloccanti corredati di occhiello a cui si aggancia il moschettone del cordino di imbracatura (eventualmente dotato di assorbitore). I dispositivi retrattili invece lavorano con una corda sempre in tensione e si attivano in caso di caduta con sistema autobloccante e ritorno del cordino. Le cadute possono essere di tipo:

  • libera (percorso di caduta > 60 cm e deve mantenersi sempre < 1,5 m)
  • libera-limitata (il sistema anticaduta interviene nei primi momenti della caduta sul vuoto < 60 cm)
  • contenuta (il sistema anticaduta previene la possibilità di raggiungere il vuoto)
  • totalmente prevenuta

DPI nei cantieri edili

Nei cantieri edili, i possibili DPI sono:

  • protezione del capo: 5000N-500kg (assorbimento urti) – 3000N-300 Kg (corpi appuntiti)
  • protezione degli occhi e volto: occhiali schegge e radiazioni, visiere, maschere per saldatura
  • protezione dei piedi: scarpe di gomma, punte in acciaio, adeguata altezza del malleolo, suola antisdruccievole con o senza suola imperforabile (in base all’ambiente di lavoro)
  • protezione delle mani: contro rischi meccanici ed elettrostatici, antiabrasione, taglio, strappo e perforazione, contro rischi da freddo o calore, antivibrazioni, antifolgorazione, contro rischi chimici e bioogici
  • protezione altre parti del corpo: gambali, pettorali, grembiuli, giacche a vento, copricapo
  • indumenti fosforescenti: divisi in 3 cat. (14%, 50% e 80% di materiale catarifrangente)
  • protezione delle vie respiratorie: maschere, facciali filtranti, autorespiratori, dispositivi isolanti (aria irrespirabile), dispositivi a filtro (aria respirabile ma da filtrare)
  • protezione dell’udito: cuffie, tappi auricolari, cuffie con dispositivi di intercomunicazione
  • imbracature di sicurezza

DPI e costi della sicurezza

Nel computo dei costi della sicurezza non vanno solitamente computati i Dispositivi Protezione Individuali per le lavorazioni specifiche, mentre vanno computati i costi dei DPI per le lavorazioni interferenti. Il CSP, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, è tenuto a computare i possibili costi dei DPI per delle lavorazioni specifiche che possono risultare necessarie in cantiere. Laddove tali procedure si rendessero necessarie per poter svolgere le lavorazioni in condizioni di maggiore sicurezza il CSP può attribuire una parte dei costi alla voce “sicurezza”.

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale in materia di Sicurezza nei Cantieri?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

  • Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri, PSC e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FO)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • Assistenza alle imprese alla redazione del POS, Piano Operativo per la Sicurezza
  • Piano Sostitutivo per la Sicurezza, PSS
  • Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP esterno
  • DVR Documento Valutazione Rischi e DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
  • Preparazione del Piano di Emergenza
  • Piano Formativo Aziendale
  • Presentazine SCIA al SUAP
  • Valutazione del Rischio di Incendio
  • Progettazione Antincendio e presentazione SCIA antincendio Milano
  • Preparazione e inoltro Modulistica SCIA Vigili del Fuoco
  • Corsi Antincendio

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