Il Lavoratore Autonomo

Il Lavoratore Autonomo è una persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. Da non confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale. Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti. Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di impresa familiare.

In entrambi i casi, ditta o impresa individuale e/o impresa familiare, il titolare datore di lavoro soggiace agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista dalla legge. E’ ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si “associano di fatto” per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti.

Gli obblighi previsti per il Lavoratore Autonomo

Gli obblighi del lavoratore autonomo dipendente sono:

  • Obblighi del lavoratore autonomocontribuire alla propria salute e sicurezza e a quella degli altri lavoratori
  • attenersi a quanto stabilito dal CSE, Coordinatore della Sicurezza di Esecuzione e dal PSC
  • osservare le disposizioni stabilite dal datore di lavoro (dirigente e preposto) relative all’utilizzo dei DPI dispositivi di protezione collettiva e individuale
  • utilizzare correttamente e in modo appropriato le attrezzature da lavoro, le sostanze utilizzate, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro (o al preposto o all’RLS) eventuali deficienze, carenze, pericoli immediati, adoperandosi prontamente nei limiti della sicurezza e delle proprie competenze
  • non rimuovere i dispositivi di sicurezza e relative segnalazioni
  • partecipare all’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
  • sottoporsi a controlli periodici sanitari
  • partecipare ai percorsi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro
  • nominare un RSPP esterno o interno nel caso in cui il titolare non svolga tale compito in prima persona

 

Richiedi una consulenza per un PSC e POS cantieri a Milano

Richiedi una consulenza per un PSC e POS cantieri a Milano

 

Lavoratore autonomo nei sub-appalti

In caso di appalti e sub-appalti i lavoratori devono esporre apposito tesserino di riconoscimento. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi e i componenti di imprese familiari.

Il lavoratore dunque è quella persona che, aldilà della forma di contratto con cui opera, svolge un’attività lavorativa in azienda con o senza retribuzione (compreso l’apprendistato) ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.
Si considera come lavoratore:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società
  • l’associato in partecipazione
  • i tirocinanti
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
  • il partecipante ai corsi di formazione professionale

Il lavoratore autonomo deve rispondere direttamente al committente, non deve agire in subordinazione con altri lavoratori autonomi al fine di espletare le proprie attività. Nel caso invece di raggruppamento temporaneo di imprese individuali (RTI), deve essere identificato un mandatario che assume formalmente la qualifica di datore di lavoro nei confronti degli altri esecutori, assumendone le gli obblighi amministrativi e fiscali.
Il Lavoratore Autonomo quindi deve svolgere esclusivamente le attività che è in grado di svolgere autonomamente e con le proprie attrezzature di lavoro, attenendosi agli obblighi previsti dal decreto 81/2008 e ai contenuti del PSC.

Lavoratore autonomo e impresa familiare

Il lavoratore autonomo presta la sua attività in autonomia e senza vincolo di subordinazione, a proprio rischio e organizzazione, con mezzi e attrezzature proprie e che riceve un compenso in funzione di un’ attività svolta e un obiettivo raggiunto. Tale attività e relativo compenso non deve essere periodico, non opera in commissione con il committente (e il suo personale). Non può essere inserito nel ciclo operativo e la sua prestazione non deve avere carattere continuativo. Non può avvalersi di altri lavoratori autonomi per lo svolgimento di lavoro sub-ordinato, senza incorrere negli obblighi del datore di lavoro del D. Lgs 81/2008. Il lavoratore autonomo non è redige il POS ma in caso di lavoratori sub-ordinati è tenuto a produrre il POS.

Impresa familiare

L’impresa familiare invece è un’impresa individuale caratterizzata dalla collaborazione continuativa (e non occasionale) dei familiari del titolare dell’impresa (o della famiglia). Non deve esistere una prestazione occasionale o un rapporto subordinato.

Obblighi del lavoratore autonomo - milano

Per impresa familiare si intende coniuge e parente di terzo grado e affini entro il secondo grado. L’impresa familiare è sempre un’impresa individuale e decisioni e rischi sono a carico esclusivo dell’imprenditore.
I collaboratori dell’impresa familiare devono:

  • utilizzare attrezzature da lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III
  • munirsi di DPI e apposita tessera di riconoscimento
  • beneficiare della sorveglianza sanitaria, in base all’art. 41 (salvo norme speciali)
  • partecipare a corsi di formazione specifica in base ai compiti e mansioni svolte.

Obbligo dei lavoratori

Il lavoratore è tenuto a partecipare attivamente alla gestione della sicurezza in azienda prendendosi cura della sua sicurezza e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Il lavoratore deve quindi:

  1. Osservare disposizione ed istruzioni impartite dal datore di lavoro
  2. Utilizzare sempre i dispositivi di sicurezza DPI idonei per maneggiare sostanze pericolose nonché i
  3. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro, dirigente e preposto eventuali carenze o condizioni di pericolo
  4. Non modificare i dipositivi di sicurezza
  5. Non prendere iniziative che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori
  6. Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro
  7. Sottoporsi ai controlli sanitari periodici

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale in materia di Sicurezza nei Cantieri?

Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

compila il form per un primo contatto.

 

 

 

Richiedi una consulenza in materia di Sicurezza nei Cantieri - Milano

Richiedi una consulenza ad un Coordinatore per la Sicurezza