Cos è l’ INAIL?

Si tratta di uno degli enti o istituti più importanti del nostro Paese. La sigla INAIL sta per Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali ed è l’ente competente per la denuncia infortunio INAIL.
Questo istituto nasce nel 1933 dopo l’unificazione della Cassa Nazionale Infortuni e delle Casse Private di Assicurazione. Ha negli anni raccolto sempre più enti assicurativi e soprattutto esteso gli eventi assicurati a più categorie di lavoratori. Di fatti, negli anni successivi al dopoguerra (quando da INFAIL ha cambiato il proprio nome in INAIL), a seguito di diversi decreti, la sua portata ed importanza si è notevolmente allargata.

Ricordiamoci che la Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. Per questo motivo, lo Stato stabilisce l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenere l’onere economico.
Vediamo allora come bisogna denunciare l’ Inail infortunio.

 

Obblighi INAIL per il datore di lavoro

Con lo sguardo maggiormente rivolto ai datori di lavoro e alle imprese, cerchiamo di chiarire quali sono, in primo luogo, gli obblighi INAIL imposti al datore di lavoro dall’attuale normativa in materia.

INAILIn primo luogo, appare chiaro che per il datore di lavoro vi sia l’obbligo di fornire ai lavoratori delle attrezzature adeguate ed idonee al lavoro da svolgere con l’obiettivo di tutelare sicurezza e salute del lavoratore stesso.
Le attrezzature “adeguate” sono quelle riconosciute ufficialmente dalla Direttiva Macchine, in cui i produttori delle stesse specificano, nei fascicoli tecnici corredati ai macchinari, quali siano gli usi consentiti per gli strumenti in dotazione.

Le categorie di datori di lavoro obbligati all’assicurazione INAIL sono tutte le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici (compresi lo Stato e gli Enti locali), che occupano personale dipendente addetto:

  • a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi;
  • alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge;

In caso di infortuni il Datore di Lavoro è sempre tenuto a procedere con la denuncia infortunio INAIL.

Datori di lavoro obbligati all’assicurazione INAIL

Esaustivamente rientrano tra i datori di lavoro obbligati all’assicurazione le seguenti categorie:

  • Artigiani: nei confronti di se stessi, dei propri dipendenti e dei familiari, parenti ed affini che svolgono attività lavorativa nell’azienda;
  • Società di ogni tipo e cooperative: nei confronti dei propri soci che prestano opera manuale retribuita;
  • Compagnie portuali: nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di materiali;
  • Carovane di facchini e simili: nei confronti dei propri componenti;
  • Armatori delle navi: nei confronti degli addetti alla navigazione ed alla pesca marittima;
  • Società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo: nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori
    delle navi;
  • Scuole, istituti di istruzione, enti gestori di corsi professionali, cantieri scuola: nei confronti di alunni, insegnanti, inservienti o altri addetti che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica;
  • Case di cura, istituti ed ospizi: nei confronti dei ricoverati che svolgono per servizio interno una attività ritenuta rischiosa;

Altri soggetti obbligati all’assicurazione INAIL

  • Istituti e stabilimenti di prevenzione e pena: nei confronti dei detenuti che, per servizio interno o per attività occupazionale, svolgono una attività ritenuta rischiosa;
  • Gli appaltatori e concessionari di lavori, opere e servizi: anche se i lavori sono effettuati per conto dello Stato, di regioni, di Province, di
    Comuni o altri Enti Pubblici;
  • Chi concretamente fruisce di prestazioni d’opera: nei confronti del personale occupato in violazione delle disposizioni di legge;
  • I soggetti privati che, direttamente e per proprio conto, impiegano persone ad attività rischiose, nei limiti di seguito indicati:
    • anche una sola persona alle seguenti attività: opere edilizie, lavori di scavo a cielo aperto o in sotterraneo, lavori eseguiti con uso di mine, servizio di vigilanza privata, allevamento, riproduzione e custodia di animali, allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli, allestimento ed esercizio di parchi di divertimento;
    • più di tre persone, anche se non contemporaneamente, nelle altre attività rischiose;
  • Possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive: nei confronti dei medici esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • Soggetti promotori di lavori socialmente utili o di pubblica utilità: nei confronti del lavoratori impegnati negli specifici progetti;
  • Imprese di fornitura di lavoro temporaneo: nei confronti dei lavoratori avviati temporaneamente presso altre aziende;

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