Sicurezza nei Cantieri

La sicurezza nei cantieri è l’insieme delle prescrizioni e regole da ottemperare nell’ambito del cantiere con lo scopo di ridurre il rischio vita e infortunio.

Il settore delle costruzioni è sempre stato poco organi rispetto alle normative in materia di sicurezza sul lavoro (direttiva numero 89/391/CEE recepita con il decreto legislativo 626/94) degli altri settori lavorativi.
In virtù di questo nel 1992 l’Unione Europea emana la direttiva 92/57/CEE,ottava direttiva particolare 89/391/CEE (prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei e mobili), in Italia recepita con il decreto legislativo 494/1996 poi confluito nel decreto legislativo 81/2008 e relativi allegati.

La sicurezza nei cantieri è trattata anche da normative regionali che integrano quanto disposto dalla normativa.
Qualora si decida di effettuare dei lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria all’interno della propria proprietà, il committente ha l’obbligo di nominare delle figure preposte al rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla suddetta normativa.

 

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Quali sono le misure da attuare per la Sicurezza nei Cantieri ?

Le misure stabilite per tutela della salute e della sicurezza nei cantieri sono analizzate nel PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento attraverso:

  • la valutazione dei rischi e relativa riduzione dei rischi alla fonte (DVR, DUVRI, PSC, PIMUS, POS, Fascicolo dell’Opera…)
  • la programmazione della prevenzione e l’eliminazione dei rischi ovvero, la loro riduzione al minimo in ottica della sicurezza nei cantieri
  • il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, (es. nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro) al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro ripetitivo
  • l’eliminazione o riduzione del pericolo e dei rischi alla fonte sostituendo ciò che è pericoloso con qualcosa che non lo è o che è meno pericoloso
  • la limitazione dei lavoratori che possono essere esposti al rischio e relativo utilizzo limitato degli agenti chimici pericolosi
  • privilegiare la protezione collettiva rispetto a quella individuale (esempi un ponteggio rispetto ad una imbracatura anticaduta)
  • operare il controllo sanitario dei lavoratori e l’allontanamento di quei lavoratori particolarmente esposti ad un determinato rischio e relativo ricollocamento in diversa mansione
  • promuovere l’informazione e formazione adeguata per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei cantieri, nonché fornire istruzioni adeguate ai lavoratori
  • predisporre la partecipazione e consultazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • adoperare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato ad es. magari l’utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza
  • effettuare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, e ai dispositivi di sicurezza
  • definire le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave
  • usare i segnali di avvertimento e di sicurezza nei cantieri
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzi e impianti

 

Qual’è il campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 in ambito della sicurezza dei cantieri?

  • Sicurezza nei Cantieri milanoSI APPLICA AI LAVORI PERICOLOSI: rischio seppellimento (1,5 m), caduta dall’alto (2 m), esplosione, esposizione a sostanze chimiche, biologiche e ionizzanti, in prossimità di linee elettriche, annegamento, pozzi e gallerie, lavori subacquei, montaggio e smontaggio prefabbricati. Per quanto riguarda il Titolo IV:
    • i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
  • NON SI APPLICA alle lavorazioni in campo minerario, cave, idrocarburi, attività teatrali e cinematografiche

Le figure coinvolte in cantiere

Vediamo ora quali sono le figure coinvolte in un cantiere temporaneo omobile.

Il committente

Soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera. Nel caso di opera pubblica, il committente corrisponde con la figura titolare del potere decisionale e di spesa. Il committente, prima dell’avvio dei lavori, ha l’obbligo di:

  • valutare i rischi
  • eliminarli o ridurli al minimo
  • programmare la prevenzione
  • attuare le misure di protezione
  • nominare i progettisti (architettonico, strutturale, impiantista…), il direttore dei lavori (opzionale) e coordinatore della sicurezza (se in cantiere sono presenti più imprese)
  • vigilare sull’operato delle imprese dopo averne verificato l’idoneità tecnica professionale
  • inoltrare la notifica preliminare alla ASL, dopo aver espletato le opportune pratiche presso le autorità competenti
  • predispone il fascicolo tecnico dell’opera

Il responsabile dei lavori RL o responsabile unico del procedimento RUP (per le opere pubbliche)

Soggetto incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti. Nel caso di opere pubbliche l’incarico deve avvenire tramite atto pubblico. Con la nomina di questa figura le responsabilità civili e penali passano dal committente all’ RL (o RUP) a patto che nell’incarico (obbligatorio e per iscritto) siano chiaramente stabilite le responsabilità e sia definito il budget di spesa. Il decreto non prescrive nessun requisito tecnico particolare in capo al responsabile dei lavori, anche se esplicita che questa figura deve essere in possesso di competenze tecniche adeguate.

Il lavoratore autonomo

Si definisce Lavoratore Autonomo quel soggetto dotato di Partita Iva in Camera di Commercio (Impresa Individuale), senza dipendenti, che svolge il suo lavoro in proprio (senza l’ausilio di altri soggetti o di altri lavoratori autonomi), con mezzi propri e senza vincolo di subordinazione.

Sono obblighi propri del lavoratore autonomo i punti elencati di seguito:

    • Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
    • DPI devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
    • La tessera di riconoscimento va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo.
    • Se c’è un CSE, designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza. Quando c’è un CSE in un cantiere, di sicuro c’è anche un PSC. il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare anche questo.

Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Soggetto incaricato dal committente o dal RL a cui è affidato il ruolo chiave del coordinamento della sicurezza in cantiere qualora siano presenti più di 2 imprese. Questa figura è incompatibile con la figura del committente (o RL) e con la figura di RSPP. Il coordinatore per la sicurezza nei cantieri si occupa di redarre il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, all’interno del quale sono contenute tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui cantieri, che le varie imprese devono rispettare e della relativa attuazione durante lo svolgersi del cantiere.

L’impresa affidataria

È l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che può avvalersi di una o più imprese sub-appaltatrici o di lavoratori autonomi. Se l’impresa affidataria risulterà un consorzio tra imprese (o una Rete Temporanea di Imprese RTI o un’Associazione Temporanee di Imprese ATI) una di questa avrà il ruolo di affidataria e relative responsabilità.

Di solito l’impresa affidataria coincide con il soggetto titolare di un appalto. Non è così però nel caso di consorzio. Infatti, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto. Questa impresa viene individuata dal consorzio nell’atto dell’assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell’atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione. Inoltre:

  • l’espressione “consorzi di imprese” ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI);
  • l’impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un’unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;
  • l’individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l’ipotesi dell’associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria (capogruppo);
  • tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Gli obblighi dell’impresa affidataria

Sono obblighi propri dell’impresa affidataria i punti elencati di seguito:

  • POS – Piano Operativo di Sicurezza: è un documento a carico dell’impresa affidataria sempre obbligatorio. Se presente il PSC (più di due imprese) è un documento di dettaglio a questo, se non presente, perché in cantiere ci sarà solo un’impresa resta il documento principale di valutazione dei rischi relativo al cantiere, anche in caso di imprese familiari o imprese con meno di 10 addetti. In caso di Opere Pubbliche e in caso di unica impresa affidataria senza sub-appaltatrici, la stessa dovrà redarre il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) che sarà redatto come un PSC e con l’integrazione del POS.
  • PIMUS
  • PROGRAMMA DEI LAVORI: da eseguirsi con l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi, consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da eseguirsi con l’utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori specialistici.
  • IL PROGRAMMA DELLA SUCCESSIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE: la successione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.
  • IL PIANO DI LAVORO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE O DI RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO: quando presente
  • Il DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti deve essere elaborato quando all’interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell’intero ciclo produttivo. Il DUVRI NON va redatto:
    • se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti
    • nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già stati considerati.
  • COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE: dei nomi dell’impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione.
  • TRASMISSIONE DEL PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori.
  • TRASMISSIONE DEL POS dell’impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al CSE solo dopo averne verificato la congruenza
  • VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORI AFFIDATI e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, nei casi in cui ne è prevista la redazione.
  • VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo (ALLEGATO XVII):
    • alle imprese esecutrici:
      • iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
      • Documento di Valutazione di Rischi – DVR
      • DURC;
      • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
    • ai lavoratori autonomi:
      • iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
      • documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;
      • elenco dei DPI in dotazione;
      • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme;
      • il DURC
    • nei casi di cantieri di durata inferiore ai 200 UG e dove non sono presenti rischi particolari (ALLEGATO XI) ovvero caduta dall’alto, rischio seppellimento, presenza di sostanze chimiche, biologiche, radiazioni ionizzanti, folgorazione, lavori sotterranei, aria compressa, esplosivi… la verifica idoneità tecnico-professionale si intende realizzata con la presentazione della CCIAA, DURC e autocertificazione dei requisiti.
  • VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI POS delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria. Tale verifica deve essere completata dall’impresa affidataria entro 15 giorni dal ricevimento del POS da parte dell’impresa esecutrice. Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell’impresa affidataria, l’esecutrice può iniziare i lavori.

L’impresa esecutrice

E’ l’impresa che esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Sono obblighi propri dell’impresa esecutrice i punti elencati di seguito:

  • Redazione del POS specifico per il cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all’impresa affidataria se questa è diversa dall’esecutrice.
  • Redigere il POS per il datore di lavoro di un’impresa esecutrice anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti. I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esista già un PSC, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo, se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti della sicurezza (RLS, RLST) copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
  • Prima dell’accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS o il RLST e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS o il RLST ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: (ALLEGATO XIII)

  • spogliatoi e armadi: devono essere areati, riscaldati, dotati du docce e bagni (1 ogni 10 lavoratori) e lavabi (1 ogni 5 lavoratori), mantenuti puliti, armadietti dotati di chiave, essere dotati di locali di riposo, areati e dotati di tavoli e sedie, con accesso ad acqua di potabile. E’ consentito l’utilizzo di box prefabbricati con altezza > 240 cm, areati e illuminati. Caravan e roulottes sono consentiti ma per un massimo di 5 gg o nei cantieri stradali di breve durata
  • porte di emergenza apribili verso l’esterno
  • solai privi di cadute sul vuoto o inciampi. Qualora presenti aperture sul vuoto questi devono essere dotati di appositi parapetti
  • se non è possibile allestire bagni e spogliato è possibile stipulare una convenzione con dei locali nelle vicinanze

 

A chi spetta la vigilanza nei cantieri edili ?

  • INAIL
  • ASL/ATS → UFFICIALI POLIZIA GIUDIZIARIA
  • POLIZIA LOCALE (DPL)
  • VIGILI DEL FUOCO
  • ISPETTORATO DEL LAVORO

 

I principali ambiti di sicurezza nei cantieri che vanno analizzati sono:

  • Sicurezza nei Cantieri - Milanoviabilità e segnaletica di sicurezza
  • utilizzo di una o più gru 8in tal caso occorre predisporre il piano di interferenze delle gru)
  • impianti elettrici erischio elettrolocuzione e/o scariche atmosferiche
  • ponteggi
  • lavori in quota e cadute dall’alto (ponti su cavalletti, ponti a sbalzo, ponti su ruote a torre, parapetti
  • scavi e demolizioni
  • presenza di amianto
  • posa di strutture prefabbricate
  • utili di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva)
  • incendio, emergenza e gestione primo soccorso
  • rumore
  • vibrazioni
  • biologico
  • malattie professionali

Valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

Nel caso in cui le lavorazioni di cantiere prevedano degli scavi è compito del CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, procedere con un’analisi al fine di sincerarsi di eventuali presenze di ordigni bellici inesplosi.
Tale analisi si effettua prima di tutto verificando se nella zona oggetto di scavi sono stati mai rinvenuti ordigni bellici o se, tale zona, risulti compresa nell’elenco delel zone a rischio nei vari archivi dei teatri di guerra. Per reperire queste informazioni il CSP deve consultare:

  • gli archivi di Stato ovvero gli archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea
  • gli archivi delle prefetture
  • fonti bibliografiche e documentarie delle forze alleate
  • altri eventuali archivi locali.

Una procedura alternativa può essere quella di procedere con metodi di indagine magnetica, oppure chiedere un parere preventivo all’Esercito Italiano.
Qualora l’esito dell’analisi rendesse necessaria la bonifica, il committente dovrà rivolgersi ad un’impresa specializzata iscritta all’apposito Albo presso il Ministero della Difesa, previo parere vincolante da parte del comando militare competente per il territorio; il quale fornirà le regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e dei terreni interessati.

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale in materia di Sicurezza nei Cantieri?

Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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