POS Piano Operativo Sicurezza

Il POS Piano Operativo Sicurezza è un documento redatto dal Datore di Lavoro di un impresa prima di entrare in cantiere ai sensi dell’artt. 17 del D. Lgs 81/2008 e in linea con quanto previsto dall’Allegato XV. Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi e, nel rispetto dei contenuti del PSC, redige il proprio Piano Operativo di Sicurezza POS per quello specifico cantiere.

Chi deve redigere il POS ?

POS Piano Operativo Sicurezza

POS Piano Operativo Sicurezza

Il POS Piano Operativo di Sicurezza lo redige (e firma) il Datore di Lavoro di tutte quelle imprese presenti in cantiere. Con il termine impresa si fa riferimento quindi ad aziende edili (sia affidatarie che esecutrici), società di persone e capitali, imprese familiari, associazioni temporanee di imprese…

Il Datore di Lavoro inoltra il POS Piano Operativo di Sicurezza all’RLS aziendale che ne verifica i contenuti e nel caso ritiene, propone delle migliorie.

Il lavoratore autonomo deve redigere il POS ?

Il lavoratore autonomo non è tenuto a redigere il Piano Operativo Sicurezza POS quando di fatto è l’unico lavoratore coinvolto nello svolgimento della sua attività. Nel caso in cui si avvale di manodopera sub-ordinata (in qualsiasi forma) è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal Decreto 81/2008. Tra cui quella appunto della Valutazione dei Rischi e redazione del POS Piano Operativo di Sicurezza.

Il POS e il DVU sono la stessa cosa ?

Il POS non è un DVR ma è qualcosa che si avvicina molto con la differenza che il POS ha carattere specifico (cucito sul cantiere) mentre il DVR è di carattere generico. Il POS è un documento che si redige per i cantieri edili e nasce e muore con il cantiere. Il DVR è un documento redatto entro 90 giorni dalla costituzione dell’impresa. Lo accompagna per tutta la sua vita, mutando se variano le condizioni di lavoro e sicurezza all’interno dell’impresa.

 

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Chi verifica il POS ?

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione redige il PSC e lo invia al datore di lavoro. Questo, prima  dell’assegnazione dei lavori, lo allega insieme al capitolato d’appalto alle varie imprese invitate a presentare un offerta. Assegnati i lavori, le imprese affidatarie inviano il PSC alle proprie imprese esecutrici. Queste redigono il Piano Operativo Sicurezza Milano e lo inviano all’impresa affidataria.

L’impresa affidataria lo verifica e lo invia insieme al propRio POS al CSE, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il CSE verifica i vari POS e, se corretti, lo comunica al committente. Il committente a questo punto può procedere con la convocazione della riunione periodica per l’inizio dei lavori. Nel caso in cui invece i POS non siano corretti o coerenti con il PSC. E’ compito del CSE interfacciarsi con il Datore di Lavoro dell’impresa e verificare procedure, materiali, attrezzature in modo da eliminare le criticità. L’impresa può proporre delle migliorie al PSC che possono o meno essere accolte dal CSE fermo restando l’invariabilità dei costi della sicurezza.

Che dati deve contenere il POS ?

in accordo a quanto previsto dall’Allegato XV del D. Lgs 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza deve contenere le seguenti informazioni:

  1. POS Piano Operativo Sicurezza - Milano

    POS Piano Operativo Sicurezza – Milano

    il nominativo del datore di lavoro con relativi indirizzi e riferimenti della sede e del cantiere

  2. le specifiche lavorazioni svolte in cantiere dall’azienda e delle imprese sub-appaltatrici
  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio e gestione delle emergenze e dell’RLS
  4. il nominativo del medico competente e dell’RSPP
  5. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
  6. le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa con indicazione di:
    1. mansioni svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
    2. descrizione dell’attività di cantiere e organizzazione interna
    3. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali e delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel cantiere
    4. descrizione di eventuali sostanze pericolose utilizzate nel cantiere e relative schede di sicurezza;
    5. analisi di valutazione del rumore
    6. l’analisi delle eventuali misure preventive e protettive, non previste nel PSC e adottate in funzione dei rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
    7. le procedure complementari e di dettaglio se previste dal PSC;
    8. l’elenco dei DPI forniti ai lavoratori
    9. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale in materia di Sicurezza nei Cantieri?

Il nostro studio offre servizi di Consulenza sui Cantieri, Coordinatore per la Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, assistenza alla stesura dei POS aziendali, Piani di Emergenza e Pratiche Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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