Luoghi di lavoro – Titolo II D.Legs 81/2008

L’allegato IV del d.l. 1/2008 stabilisce quali devono essere i requisiti da rispettare nei luoghi di lavoro; fermo restando che le norme di cui al Titolo I devono essere sempre rispettate, come ad es. la valutazione dei rischi. Il decreto riprende definizioni e requisiti delle varie normative in ambito di sicurezza sul lavoro dagli anni ’50 in poi.
Per “luoghi di lavoro” si intendono quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro sia interni che esterni all’unità produttiva (compresi quei luoghi ad accesso occasionale come i locali tecnici) ad esclusione:

  • dei mezzi di trasporto
  • dei cantieri temporanei o mobili (disciplinati dal titolo IV)
  • delle industrie estrattive
  • dei pescherecci (disciplinati DL 298/1999)

dei terreni facenti parte delle aziende agricole o forestali.

 

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sui luoghi di lavoro

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sui luoghi di lavoro

 

I requisiti di cui al titolo II e allegato IV sono da intendersi sempre necessari per i luoghi di lavoro. Nel caso in cui vincoli urbanistici o architettonici che ne impediscono il rispetto, occorre prevedere delle misure di sicurezza equivalenti tali da compensare i requisiti non rispettati; questo in accordo con l’RLS aziendale ed eventuali autorizzazioni da parte della ASL.

1. Stabilità degli edifici

Gli edifici adibiti a luoghi di lavoro devono avere caratteristiche di solidità statica in funzione alla loro destinazione d’uso. In caso di depositi e magazzini occorre applicare dei cartelli ben visibili indicanti il carico massimo dei solai (Kg/mq). L’accesso ai locali di manutenzione dei luoghi di lavoro deve avvenire in modo sicuro tramite apposite passerelle, scale, andatoie, imbracature, linee vita…
E’ inoltre onere del datore di lavoro mantenere i locali puliti e in ordine; rientra in questo aspetto l’obbligo di predisporre un sistema di aria forzata negli ambienti distribuzione dell’acqua, anche per usi non potabili, al fine di evitare la proliferazione di microrganismi come batteri o muffe.

2. Limiti dimensionali

Nei locali dei luoghi di lavoro di aziende industriali:

  • l’altezza netta deve essere di almeno 3 metri
  • deve essere garantita una cubatura maggiore uguale di 10 metri cubi per lavoratore
  • deve essere garantita una superficie di 2 metri quadri per lavoratore,

salvo eventuali deroghe o destinazioni d’uso specifiche disciplinate da relative normative.

3. Pavimenti

Devono essere fissi, antisdrucciolevoli, piani, privi di ostacoli e ingombri. Devono essere funzionali al tipo di attività svolta. Se ad esempio si utilizzano liquidi, il pavimento deve essere impermeabile e con relative pendenze per facilitare la raccolta e lo scarico dei liquidi versati.

4. Pareti

Sono da preferire tinte chiare.

5. Finestre, lucernari, porte e aperture

Le finestre nei luoghi di lavoro devono poter essere aperte, chiuse e regolabili (salvo diversa prescrizioni impiantistiche) in sicurezza da parte dei lavoratori. Devono essere facili da pulire, mentre riguardo i lucernai, questi devono essere accessibili solo da parte di lavoratori autorizzati e formati. In caso di aperture verso vuoti, con il livello superiore a un metro, devono essere previste barriere o parapetti di altezza almeno 90 cm. Le dimensioni delle porte dipendono dalla destinazione d’uso dei locali ed al numero degli occupanti.

6. Vie di circolazione, di transito e passaggi

Luoghi di lavoro - Milano

Le vie di circolazione nei luoghi di lavoro, devono essere dimensionate in conformità alla loro destinazione e in sicurezza. In caso di passaggio di veicoli, le vie di circolazione devono essere appositamente delimitate e segnalate, cercando di evitare utilizzo promiscuo. Nel caso in cui questo non sia possibile, il passaggio di mezzi meccanici deve essere segnalato chiaramente e gli stessi devono essere provvisti di avvisatori acustici o luminosi. Eventuali ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

I corridoi devono avere una larghezza minima di 100 cm. Nel caso di rampe, queste:

  • non devono superare un dislivello di 320 cm
  • devono essere larghe almeno 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote e 150 cm per il doppio senso di circolazione
  • ogni 10 metri deve essere previsto un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari 15o x 150 cm
  • la pendenza che non deve superare superare il 8%.

7. Veicoli e line di transito su rotaie

In questo caso i veicoli devono essere preceduti o affiancati da personale qualificato.

8. Uscite di emergenza

Devono essere progettate e dimensionate:

  • in funzione della destinazione d’uso dei locali, dell’indice di affollamento e in generale dalle norme di prevenzione incendi per la specifica attività
  • devono essere sempre sgombre, libere, prive di ostacoli, di rapido e facile accesso per consentire il passaggio verso luoghi sicuri
  • devono avere un’altezza minima di 2 metri, con aperture nel senso dell’esodo
  • devono essere opportunamente segnalate e illuminate (provviste di batterie di backup).

Per particolari attività che presentano particolari rischi di incendio o esplosione, devono essere presenti almeno due vani scala con particolare caratteristiche e, laddove queste non siano rispettate, occorrerà stabilire dei limiti di deroga con le autorità competenti; solitamente compensando il rischio con un opportuni sistemi di prevenzione e protezione.

9. Posti di lavoro e luogo di lavoro esterni

  • devono essere interamente protetti contro la caduta o investimento di materiali
  • il passaggio dei pedoni deve avvenire in modo sicuro
  • devono essere opportunamente illuminati
  • in caso di lavori all’aperto devono essere protetti da agenti atmosferici, livelli sonori, agenti nocivi…

10. Microclima e temperatura dei locali

Il microclima deve essere sempre mantenuto idoneo alla tipologia di attività svolta e al numero di lavoratori, attraverso appositi impianti meccanici. Qualora questi fossero guasti o sottoposti a manutenzioni occorre verificare le condizioni ambientali prima di far accedere i lavoratori e segnalare agli stessi l’interruzione del funzionamento. Non devono essere presenti correnti d’aria e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione. Le temperature devono essere stabilite in funzione del tipo di attività svolta e del livello di umidità presente.

11. Illuminazione dei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro devono avere un’illuminazione naturale adeguata e un illuminazione artificiale tale da salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Nel caso di ambienti di lavoro dove prevista la continuazione della lavorazione anche in assenza di illuminazione artificiale, deve essere garantita un illuminazione sussidiaria al fine di garantire condizioni di sufficienti visibilità.

12. Locali di riposo e refezione

I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti, tavoli e sedili adeguati al numero di lavoratori. Sono previste particolari prescrizioni per le donne in gravidanza. Per particolare attività occorre predisporre appositi spogliatoi per i lavoratori, che devono essere distinti per i due sessi e opportunamente arredati e provvisti di armadietti chiudibili (per aziende con meno di 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico).

13. Servizi igienici assistenziali

Deve essere sempre garantita la disponibilità di acqua da bere e per lavarsi, così come i gabinetti e lavabi. Le docce devono essere garantite per determinare attività, separate per uomini e donne. Particolari prescrizioni dimensionali e funziona sono previste per i bagni disabili.

14. Scale e ascensori

Oltre a rispettare i requisiti statici e di carico, devono essere opportunamente progettate con alzate, pedate e larghezza adeguate alle esigenze di transito. Devono essere dotate di apposto parapetto di altezza minima 1 metro e fascia di almeno 15 cm alla base. Le scale devono avere una larghezza minima di 80 cm, mentre se costituiscono parte comune (o nei locali ad uso pubblico) devono essere larghe almeno 1,2 metri.
Riguardo agli ascensori nel caso di nuovi edifici non residenziali questi devono avere:

  • cabina minima di 140 x 110 cm (120 x 80 cm in caso di adeguamento di edifici preesistenti)
  • porta con luce minima di 80 cm sul lato corto (75 cm in caso di adeguamento di edifici preesistenti)
  • piattaforma anteriore alla porta di almeno 150 x 150 cm (140 x 140 cm in caso di adeguamento di edifici preesistenti)

La porta deve essere di tipo a scorrimento automatico con tempo di chiusura non inferiore a 4 secondi e tempo minimo di apertura di 8 secondi; oltre particolare prescrizioni sull’altezza e tipologia della pulsantiera.

15. Locali sotterranei o seminterrati

I locali interrati o seminterrati non si possono adibire a luoghi di lavoro. L’organo di vigilanza può comunque consentirne l’utilizzo in casi particolari, a patto che vengano rispettate idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima.

16. Accesso da parte dei lavoratori disabili nei luoghi di lavoro

A riguardo il decreto stabilisce che in caso di presenza di lavoratori disabili è onere del datore di lavoro garantire l’accessibilità dei disabili nei luoghi di lavoro. Non prevede determinate prescrizioni, rimandando alle regole generali stabilite nel DM 239/1989 (accessibilità, adattabilità e visitabilità) e al DPR 503/1996 (eliminazione delle barriere architettoniche).

Il limite temporale in materia dei luoghi di lavori da tener presente e il 1° gennaio 1993; infatti prima di tale data non erano stabiliti i requisiti tecnici e quindi luoghi di lavoro adibiti in edifici antecedenti a quella data non sono tenuti a uniformarsi alle normative successive, se non nel caso di ristrutturazioni importanti.

 

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

compila il form per un primo contatto.

 

 

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sui luoghi di lavoro

Richiedi una consulenza ad un RSPP per info sui luoghi di lavoro