Anagrafe del condominio e Certificazione Impianti

L’Anagrafe del Condominio deve contenere per legge (art. 1130 del codice civile, modificato dalla legge 220 del 2012) a partire dal 18 giugno 2013:

  • Anagrafe del Condominio - Milanola generalità dei singoli proprietari o aventi diritti ovvero il conduttore (codice fiscale, residenza o domicilio);
  • dati catastali delle singole unità immobiliari;
  • dati relativi alle condizioni di sicurezza dell’immobile ovvero fornire le informazioni sulla presenza della dichiarazione di conformità degli impianti.

Nel caso in cui il condomino non fornisca tali Certificati di Impianto, l’Amministratore può procedere con la richiesta di copia dei certificati presso gli uffici tecnici comunali o la Camera di Commercio, oppure direttamente ai tecnici e/o imprese che hanno rilasciato la dichiarazione di conformità affinchè possa completare la sua Anagrafe del condominio. I costi dovranno obbligatoriamente essere sostenuti dal condomino reticente.

Con le nuove norme dell’art. 1130 n. 6 c.c. e quelle riguardanti l’accesso agli atti amministrativi (art. 22 l n. 241/90), si può dedurre che l’amministratore, in quanto rappresentante dei condomini, potrà avanzare, ai fini della compilazione dell’Anagrafe di Condominio, una richiesta di accesso e copia per i documenti relativi ai dati sulla sicurezza che il condomino non ha voluto comunicare.

Casistiche possibili: nuovo impianto o rifacimento di esso

In caso di immobile di nuova costruzione tali documenti dovrebbero essere già presenti.
In caso di rifacimento dell’impianto al conduttore dovrebbe già essere stata consegnata una copia della dichiarazione di conformità. In caso contrario, è dovere del conduttore recuperarne una copia poiché l’amministratore non ha il titolo per procedere direttamente.

Essere in possesso della certificazione è importantissimo(non solo ai fini dell’Anagrafe del condominio) infatti in casi di danni a terzi (incendi, fughe di gas, esalazioni, perdite…) l’assicurazione possa poi rivalersi sul condomino inadempiente e non sul condominio. Per non incorrere a condanne civili o penali, dunque, è vitale poter dimostrare che il proprietario dell’immobile (o l’amministratore) abbia difatti certificato l’impianto.

Il certificato di conformità di impianto deve obbligatoriamente contenere una serie di allegati, pena la nullità dello stesso:

  • la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
  • il certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta.
  • il progetto dell’impianto, obbligatorio per alcuni impianti con determinate caratteristiche dimensionali;
  • lo schema di impianto (laddove non è richiesto il progetto);

La Dichiarazione di Conformità deve essere redatta in diverse copie e consegnate:

  • all’utilizzatore dell’impianto e al committente
  • due delle copie vanno firmate dal committente per ricevuta
  • una copia va presentata dall’installatore allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune in cui è ubicato l’impianto

 

Consegna della dichiarazione di conformità: dove farla?

La dichiarazione di Conformità va presentata allo sportello unico dell’edilizia degli uffici tecnici comunali a cui appartiene l’immobile entro 30 gg dalla fine lavori. Tale ufficio si occuperà di inoltrarlo alla relativa Camera di Commercio, l’organo responsabile dei controlli.

 

La banca dati

Anagrafe del Condominio

Il D.M. 37/2008 dalle Camere di Commercio non regola più la banca dati delle dichiarazioni di conformità. Questo vuol dire che una volta finite le verifiche sopra citate, i vari modelli cartacei (ordinati in base alla data in cui si è conclusa la verifica da parte dell’addetto) sono archiviati e conservati per il periodo stabilito dal “Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio”, ovvero un anno dalla ricezione degli stessi, e successivamente distrutti.

Con la Legge 46/1990 (abrogata dal D.M. 37/2008) si era provveduto a creare una banca dati ottica ed informatica, per semplificarne la ricerca delle diverse dichiarazioni di conformità. In seguito all’abrogazione della suddetta norma solo le certificazioni emesse entro il 26 marzo 2008, sono disponibili sia alla visualizzazione che alla stampa, così come un documento-visura (stampabile), contenente tutti i dati indicati nel modello.

L’accesso a tale banca-dati è naturalmente regolata da leggi specifiche, per cui può essere richiesta soltanto da chi ha un interesse giuridicamente rilevante. Prima di poter consultare la documentazione va redatta la “domanda di accesso ai documenti amministrativi”.

 

Il Team di Cert-Energy si occupa del rilascio della Dichiarazione di Conformità (Milano e Provincia) ai fini della compilazione della Anagrafica del Condominio relativa:

  • Dichiarazione di Conformità degli Impianti – MilanoImpianti Elettrici (regola dell’arte)
  • Impianti del Gas (riallaccio del gas, adeguamento, rifacimento impianto)
  • Impianti Climatizzazione (estiva/invernale)
  • Impianti Idrici-Sanitari
  • Impianti termici

I sopralluoghi a immobili e edifici sono gratuiti e non vincolanti

 

 

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