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Pratiche Antincendio Vigili del Fuoco

Pratiche Antincendio Vigili del Fuoco

Il DPR 151 del 2011 individua quelle che sono le “attività soggette” alla presentazioni di Pratiche Antincendio ai Vigili del Fuoco. Tali attività soggette sono poi divise in 3 categorie (A, B e C) in funzione della “complessità” dell’attività. Per le attività di categoria A non è previsto produrre il progetto nella presentazione delle Pratiche Antincendio; mentre per quelle di categoria B e C, occorre presentare il progetto antincendio; dopodiché occorre attendere il rilascio della conformità, prima dell’inizio lavori (e la SCIA ad ultimazione lavori) da parte dei Vigili del Fuoco.

In caso di carenze realizzative rispetto a quanto approvato nel progetto antincendio il comando dei Vigili del Fuoco può prescrivere degli adeguamenti (da realizzare in 45 giorni); nei casi più gravi può predisporre la sospensione dell’attività.

Presentazione dell’istanza della valutazione del progetto nelle pratiche antincendio (cat. B e C)

In caso di nuova attività di cat. B o cat. C (o modifiche che variano la sicurezza antincendio), il titolare dell’attività è tenuto a richiedere al comando VV.F di competenza, la valutazione del progetto antincendio.

Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti, deve contenere:

  • dati del richiedente o del suo legale rappresentante per le società;
  • indicazione della attività principale e, se presenti, attività soggette secondarie, per cui si sta presentando l’istanza di valutazione del progetto delle relative pratiche antincendio;
  • ubicazione dell’attività e dove saranno realizzate le opere;
  • informazioni generali sulle attività soggette a controllo di prevenzione incendi (principali e secondarie) con le relative indicazioni del tipo di intervento in progetto.

Documenti da allegare all’istanza:

  • relazione tecnica antincendio, a firma di tecnico abilitato (anche per i casi di modifiche con aggravio)
  • elaborati grafici ovvero piante e prospetti che descrivano il layout dell’attività e i riferimenti agli impianti, vie di esodo, uscite di emergenza
  • attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato

Nel caso in cui il progetto della pratica antincendio sia presentato seguendo l’approccio dell’ ingegneria antincendio, la documentazione tecnica deve essere redatta e firmata dal professionista antincendio; integrata con quanto stabilito nel DM del 09/05/2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del SGSA.

La SCIA nelle pratiche antincendio

Ad approvazione avvenuta del Progetto Antincendio occorre procedere, per le pratiche antincendio, con l’invio della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, che deve contenere:

  • dati del richiedente o del suo legale rappresentante per le società;
  • indicazione della attività principale e, se presenti, attività soggette secondarie, per cui si sta presentando l’istanza di valutazione del progetto delle relative pratiche antincendio;
  • dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa antincendio;
  • nel caso di utilizzo dell’ approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, occorre integrare alla SCIA una dichiarazione, da parte del responsabile dell’attività, in merito all’attuazione del SGSA
  • asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti previsti dalla normativa di prevenzione e di sicurezza antincendio, alla quale devono essere allegati:
    • certificazioni e dichiarazioni relative alla conformità degli elementi costruttivi, prodotti, materiali, attrezzature, dispositivi; che gli impianti rilevanti per la sicurezza antincendi siano stati realizzati e installati in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio;
    • per le attività soggette di categoria A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato
  • attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato

La SCIA per i depositi di materiali combustibili

  • per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità inferiore a 5 metri cubi, non a servizio di attività soggette, la SCIA deve contenere:
    • dati del richiedente o del suo legale rappresentante per le società;
    • indicazione della attività dell’attività oggetto della segnalazione;
    • dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa antincendio;
    • dichiarazione di installazione del deposito ai sensi del DM del 37/2008 (da produrre anche in caso di modifiche con aggravio);
    • attestazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito ai requisiti di prevenzione e di sicurezza antincendio (da produrre anche in caso di modifiche con aggravio);
    • layout del deposito a firma di tecnico abilitato (da produrre anche in caso di modifiche con aggravio);
    • attestato del versamento (da produrre anche in caso di modifiche con aggravio);

La SCIA Antincendio per i rinnovi o modifiche di attività esistenti

La SCIA Antincendio va presentata, oltre che in occasione di una nuova attività, anche quando un’attività esistente viene modificata oppure in caso di rinnovo; quest’ultimo deve essere effettuato solitamente ogni 5 anni (per alcune tipologie di attività ogni 10 anni quali ad es. oleodotti, uffici, civili abitazioni…). Vediamo nel dettaglio i due casi relative alle modifiche, con o senza aggravio.

Modifiche SCIA con Aggravio nelle Pratiche Antincendio

In caso di modifiche, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è onere del titolare presentare una nuova SCIA Antincendio; procedendo alla presentazione progetto in caso di attività di cat. B e C.

Modifiche SCIA senza Aggravio nelle Pratiche Antincendio

In caso di modifiche, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è onere del titolare procedere con il rinnovo della conformità della SCIA Antincendio; dichiarando contestualmente che le condizioni di sicurezza antincendio dell’attività non sono mutate. In caso quindi di pratiche antincendio sena aggravio occorre presentare una nuova SCIA Antincendio, a cui devono essere allegati:

  • asseverazione antincendio (tecnico abilitato) circa la conformità dell’attività (relazione di non aggravio), limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
    • relazione tecnica antincendio ed elaborati grafici e dichiarazione di non aggravio del rischio incendio (tecnico abilitato);
    • certificazioni o dichiarazioni, se necessarie, (professionista antincendio). Il tecnico esperto in prevenzione incendi invece si occupa di redigere l’asseverazione dei dispositivi, strutture e impianti di protezione attiva antincendio;
  • attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

Il compito del tecnico in questi casi è molto delicato, soprattutto nei casi in cui il tecnico non ha seguito le precedenti pratiche antincendio, oppure laddove queste sono molto datate.

La deroga nelle Pratiche Antincendio

Per quanto riguarda quelle pratiche antincendio relative ad attività soggette a norme verticali (uffici, alberghi, autorimesse…) dove non è possibile il completo rispetto delle regole tecniche è previsto l’istituto della deroga. Nel caso quindi gli impianti, le strutture o aspetti di carattere urbanistico o architettonico non rispettano le caratteristiche richieste dalla normativa, si procede con la valutazione del rischio aggiuntivo ad esse dovute; a valle di tale valutazione si procede con l’individuare delle misure tecniche atte a compensare tale rischio aggiuntivo.

La Direzione Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi, ha tempo 60 giorni per esprimersi a riguardo. In caso di parere favorevole è compito del Professionista Antincendio (non più quindi del tecnico abilitato) produrre la dovuta documentazione antincendio per presentare la SCIA Antincendio e chiudere l’iter burocratico della pratica antincendio.

I procedimenti volontari nelle Pratiche Antincendio

NOF, Nulla Osta di Fattibilità

Il titolare dell’attività, qualora lo ritenesse necessario, può presentare la richiesta di parere preliminare alla fattibilità del progetto, attraverso un procedimento chiamato NOF. Con tale pratica antincendio, si presenta all’esame del Comando dei Vigili del Fuoco un progetto comprensivo di tavole, vie di esodo, schemi impianto… il comando, esaminato il progetto, esprime parere circa la sua fattibilità.

Verifica in corso d’opera

Nel caso in cui, durante l’esecuzione delle opere, il titolare dell’attività ritiene di dover chiedere la consulenza di un tecnico dei Vigili del Fuoco, può inoltrare una richiesta di verifica in corso d’opera; con lo scopo quindi di accertare, da parte del comando dei VV.f la correttezza esecuzione delle opere in corso e che queste rispettino appunto il rispetto dei requisiti della normativa antincendio.

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Lo studio tecnico Cert-Energy si occupa della gestione di pratiche e progettazione antincendio. Ci occupiamo di richieste di Parere di Conformità Vigili del Fuoco e del CPI (ex Certificato di Prevenzione Incendi).

Nello specifico ci occupiamo di:
– preparare e presentare la domanda di esame di progettazione antincendio presso il Comando Provinciale dei VV.F
– redigere la relazione tecnica, l’asseverazione antincendio, CERT-REI e la modulistica SCIA Antincendio secondo la normativa prevenzione incendi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Milano Vigili del Fuoco
– servizio di RSPP esterno, documento valutazione rischi e valutazione rischio di incendio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Alberghi
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Scuole
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Uffici
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autorimessa
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Autofficina
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Impianto Fotovoltaico
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio GPL
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Centrale Termica
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Condominio
– preparazione e inoltro SCIA Antincendio Gruppo Elettrogeno
Certificato Idoneità Statica e Classificazione Sismica degli Edifici

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