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Attestazione di idoneità abitativa

Legge 10 91 sul risparmio energetico

Con la Legge 10 91 sul risparmio energetico di delineano le seguenti norme:

  • “norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, Titolo I
  • “norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”, è invece la porzione di Legge 10 91 riferita all’edilizia”. Titolo II
  • “disposizioni finali”. Titolo III.

Tale legge, che negli anni ha visto il susseguirsi di una serie di integrazioni, viene attuata dal Decreto Legislativo 192/2005 in cui si riportano:

  • i limiti di trasmittanza degli elementi opachi e trasparenti
  • i rendimenti minimi dei generatori di calore
  • le indicazioni per l’integrazione dei pannelli solari e fotovoltaici

LEGGE 10 91: LO SCOPO

La legge 10 91 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale G.U. 16 gennaio 1991, n. 13 ed ha come scopo primario quello di razionalizzare l’uso dell’energia per il riscaldamento. E’ una legge precorritrice di ciò che sarà in futuro tutta la questione legata al risparmio energetico.

Tale legge, insieme alla L. 46/90 sostituita dal DM 37/2008, va a regolamentare il settore termo-tecnico.

Da un punto di vista legislativo, l’Italia è stata suddivisa geograficamente in zone climatiche, dove ogni classe di classificazione (A, B, C, D, E, F) prevede determinate temperature. Nel determinare tale classificazione sono stati presi in considerazione elementi quali velocità dei venti e coefficienti di esposizione.

La legge 10 91 propone un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale di un edificio in cui vi sono apporti di calore e dispersioni di calore: la loro somma algebrica rappresenta il bilancio energetico. Il bilancio deve ovviamente risultare attivo (ovvero dentro deve far più caldo che all’esterno dell’edificio), per fare ciò è necessario spendere dell’energia (primaria) per ottenere una determinata temperatura prefissata (21 °C).

A COSA SERVE LA LEGGE 10 91

Solo un tecnico abilitato può effettuare la relazione della legge 10 91. Tale requisito è fondamentale per dimostrare che l’edificio oggetto di progettazione, costruzione, ristrutturazione, ecc. sia in regola con gli indici di prestazione energetica fissati nella stessa legge (e nelle successive modifiche) e dalle normative tecniche di riferimento.

Nella relazione tecnica andranno necessariamente indicati:

  • il rispetto dei limiti di trasmittanza preposti
  • le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati
  • il rendimento degli impianti
  • lo spessore minimi di isolamento richiesto
  • la verifica della “tenuta” dell’isolamento di pareti e del tetto al fine di non disperdere calore inutilmente

CHE INFORMAZIONI CONTIENE LA LEGGE 10 91?

Come indicato nel d. lgs 192/2005, la Relazione Tecnica della Legge 10, deve contenere informazioni:

  • sull’edificio (se si tratta di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione)
  • sul committente e i vari professionisti coinvolti nel progetto
  • piante, sezioni, prospetti, superfici, volumi dell’edificio
  • parametri climatici del comune oggetto dell’intervento
  • progetto e/o schema descrittivo dell’impianto termico e relative specifiche tecniche dei generatori, sistema di regolazione
  • calcoli del fabbisogno energetico dell’immobile a seconda del comune di appartenenza (in alcuni comuni viene richiesta la Certificazione Energetica di Progetto e poi quella definitiva per verificare i dati contenuti nella Legge 10/91)
  • allegati tecnici e dichiarazione di rispondenza alle prescrizioni (NB: per la Lombardia le prescrizioni per redigere la Relazione Legge 10 sono contenute nel DGR VIII 8745 del 2009)

QUANDO OCCORRE LA LEGGE 10 91?

La legge 10/91 serve nei seguenti casi:

  • nuova costruzione di un edificio
  • manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di prefabbricati
  • nuova installazione di un impianto termico
  • ristrutturazione dell’impianto termico nei suo elementi di generazione, distribuzione ed emissione.

Nota Bene: la semplice sostituzione della caldaia non richiede la redazione della legge 10

CHI LA RILASCIA LA LEGGE 10 91?

Le figure abilitate alla redazione della legge 10/91 sono professionisti quali Ingegneri e Termotecnici.

La documentazione creata va depositata in quattro copie nel comune dove ha sede l’edificio (una di solito viene restituita timbrata).

Ogni tipo di abitazione/edificio è soggetto a tale legge. Nel caso di ambienti di nuova costruzione la relazione va depositata prima dell’avvio dei lavori di costruzione.

Va segnalato n questo paragrafo il Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 192 pone limiti al valore del fabbisogno di energia primaria, espresso in kWh/m2·anno. E’ un decreto che rende ancora più stringente la compilazione delle relazione tecnica da depositare in comune prevista dalla legge 10/91 in quanto i calcoli si dovranno fare anche per il periodo estivo.

Questa legge comincia a delineare l’idea di edificio certificato sotto il profilo energetico.

Il team di Cert-Energy si occupa di redarre in toto Relazioni Tecniche per il risparmio energetico o Legge 10/1991 a Milano ed in Lombardia nel rispetto e nelle indicazioni delle norme vigenti in materia.

  • Effettuiamo il sopralluogo in cantiere e/o nell’edificio oggetto di strutturazione dov’è richiesta la Legge 10/91
  • Visioniamo la documentazione in possesso del committente/progettista nel caso di nuova edificazione o ampliamento
  • Forniamo nel giro di qualche giorno fattibilità e preventivo

Su richiesta, collaboriamo con il progettista in modo da ottenere prestazioni energetiche in linea con i requisiti della normativa vigente

Il sopralluogo è gratuito e non vincolante.

Di cosa si occupa il nostro studio professionale ?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sulle Detrazioni Fiscali, Pratiche Sisma Bonus, Certificazioni Energetiche e Progettazione Antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

  • Pratiche di detrazioni fiscali e Invio documentazione ENEA
  • Certificazione Statica degli Edifici, Classificazione Sismica degli Edifici e Pratiche Sismabonus
  • Redazione APE Attestato di Prestazione Energetica Milano
  • Redazione delle Tabelle Millesimali
  • Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri, PSC e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FO)
  • Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
  • Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP esterno e Piano Formativo Aziendale
  • DVR Documento Valutazione Rischi, DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze e preparazione del Piano di Emergenza
  • Presentazine SCIA al SUAP per inizio nuove attività
  • Progettazione Antincendio, presentazione SCIA Antincendio Milano e inoltro Modulistica SCIA Vigili del Fuoco

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