Valutazione dei Rischi

Il decreto 81 del 2008 introduce il passaggio da un approccio oggettivo (tecnico) della prevenzione ad un approccio soggettivo, ovvero all’interazione tra le macchine e il comportamento degli operatori; questo è il concetto base su cui nasce la “valutazione dei rischi”.

Il decreto 81 del 2008 introduce inoltre due concetti fondamentali su cui si fonda la valutazione del rischio:

  • pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato elemento in grado di causare dei danni
  • rischio: probabilità che si verifichi il danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di quel determinato elemento o agente. Essendo una probabilità, il rischio non sarà mai nullo e quindi si introduce il concetto di rischio “accettabile”

Analisi e stima dei Rischi

Quindi non è sufficiente identificare un pericolo, ma occorrerà effettuare l’analisi dei rischi (inteso come valutazione del tipo di danno che un agente può produrre) ed effettuare una stima (assegnando una probabilità di accadimento e alla gravità del danno del rischio analizzato).
Quindi oltre ad individuare possibili rischi è importante effettuare una valutazione del rischio, stabilendo se l’entità del danno combinata con la probabilità che si verifichi risulti accettabile, oppure se occorre effettuare delle manovre correttive al fine di ridurre il rischio.
Quando si effettua un analisi del rischio si considera la gravità di danno più probabile, tenendo comunque conto della massima gravità prevedibile (anche se con bassa probabilità).

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Come si effettua la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve permettere al datore di lavoro di:

  1. Stabilire le misure da adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
  2. Eseguire una scelta corretta delle attrezzature, delle sostanze utili virgola e l’allestimento adeguato dell’ambiente di lavoro
  3. Verificare che le misure utilizzante risultino adeguate
  4. Stabilire la priorità di determinate misure su altre
  5. Poter dimostrare di aver valutato correttamente tutti i fattori di rischio relativi all’attività
  6. Dimostrare che le misure preventive Atlante migliorino il livello di protezione dei lavoratori

La valutazione dei dischi si effettua su step diversi, con appositi strumenti e organizzando un gruppo di lavoro. In realtà il più semplice gruppo di lavoro è composto da: datore di lavoro, RSPP ed RLS. In sistemi produttivi più complessi intervengono altri attori, quali: i preposti, gli addetti alla manutenzione, il medico competente, i capo reparti…

La normativa non impone nessun metodo in particolare, mentre quello proposto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute si sviluppa su 5 step.

1. Individuazione dei pericoli e dei rischi

Consiste nell’individuazione puntuale di tutti i rischi presenti ei relativi danni che possono procurare ai lavoratori. Può richiedere l’utilizzo di strumenti particolari o, in caso di processi produttivi complessi, l’utilizzo di strumenti induttivi:

  • Valutazione dei RischiWHAT/IF: Si forma un pool di esperti che analizzano il processo produttivo e apportano le dovute revisioni degli aspetti tecnici e operativi dell’impianto da un punto di vista della sicurezza
  • FMEA/FMECA, Failure Modes and Effects (Criticality) Analysis: prevede una tabulazione di tutti i singoli componenti dell’impianto, possibilità di guasto e relativi effetti partendo dallo studio nel caso peggiore verificabile
  • HAZOP, Hazard and Operability Studies: si individuano gli eventi che possono originare il caso peggiore ipotizzabile identificando quindi i rischi e i problemi operativi che possono compromettere la capacità dell’impianto o la sua produttività prefissata
  • ETA, Event Tree Analysis: si parte da un incidente complesso e si ipotizzano le possibili evoluzioni in forma dicotomica, assegnando ad ogni opzione una probabilità di accadimento.

o con l’ausilio di strumenti deduttivi:

  • FTA, Fault Tree Analysis: si parte da un possibile incidente e si ricostruisce la sequenza logica di cause che ne determinano la possibilità di accadimento.

Tale attività si svolge: ispezionando il luogo di lavoro, consultando i lavoratori o i RLS, esaminando tutti gli aspetti dell’attività, considerando i pericoli a lungo termine per la salute (rumore, sostanze nocive), raccogliendo informazioni da altre fonti (manuali, schede tecniche, web, sindacati, norme tecniche…).
E infine importante individuare, per ogni pericolo, le persone che possono subire un danno.

2. Valutazione dell’ ordine di priorità dei rischi

Dopo aver identificato e analizzato i rischi, si passa alla loro classificazione in modo da identificare la priorità dell’intervento e la sua pianificazione temporale.
I rischi non si possono misurare così come non esiste una banca dati a cui è associato un indice di rischio. Solitamente la valutazione del rischio si effettua su base soggettiva e in base all’esperienza di chi effettua la valutazione del rischio. In alcuni casi e infatti essenziale un’esperienza specifica e pregressa in materia, da parte del tecnico che effettua l’analisi dei rischi.

Danno, Rischio, Probabilità e Gravità

È prassi consolidata stimare i rischi secondo la formula:

R = P X G

Dove R rappresenta il Rischio, P la Probabilità che si verifichi un evento, G la Gravità del danno causato da quello specifico evento.
Ai valori P e G si assegna un valore quantitativo in funzione del livello di probabilità o di gravità del danno. Tali valori vanno da una gravità lieve e una probabilità bassa, valore 1, fino a un valore 4 di gravità e probabilità molto alta.

Incrociando le diverse permutazioni si ottiene quella che viene chiamata matrice di rischio che presenterà un rischio:
– molto basso se R è minore di 2
– basso con R compreso tra 3 e 4
– medio con R compreso tra 5 e 8
– alto con R uguale a 9
– molto con R maggiore di 9

Per quali rischi occorre effettuare una valutazione ?

Il legislatore ha individuato e analizzato una serie di dischi e per i quali prevede determinate prescrizioni. Fermo restando che tali prescrizioni sono inderogabili così come le misure di prevenzione e protezione per questi determinati rischi, la votazione del rischio deve concentrarsi sull’analisi dei rischi residui. Quindi, in definitiva, non si deve procedere con la valutazione di un rischio che nasce dalla mancata applicazione delle norme prevenzionistiche, ma occorre valutare il rischio residuo solo dopo l’applicazione delle misure tecniche indicate dalla normativa.

 

3. Decisione dell’azione preventiva

Effettuata la valutazione dei rischi si procede con l’individuazione delle azioni da adottare al fine di ridurre i rischi.  L’articolo 15 del decreto 81 del 2008 prevede un percorso logico seguendo determinati step:

  1. Prevenire o eliminare il rischio alla fonte: molte volte un determinato rischio si può eliminare direttamente in fase di progettazione. Errori di progettazione non sempre si possono facilmente recuperare senza un certo dispendio di risorse. Nel caso in cui si sostituisce un prodotto o una lavorazione con qualcosa di non pericoloso per quel determinato rischio, occorre sempre verificare che il nuovo prodotto non introduca rischi diversi e per certi aspetti magari più pericolosi. Se ad esempio si sostituisce un solvente con un prodotto meno tossico ci dobbiamo accertare che il nuovo prodotto non risulti più infiammabile di quello sostituito.
  2. Qualora il rischio risulti non eliminabile occorre ridurlo il più possibile fino a un livello considerato accettabile. Questo si può ottenere:
    • adeguando il lavoro dei singoli individui (postazione, attrezzature…)
    • sostituire ciò che è pericoloso con qualcosa che non lo è oppure che è meno pericoloso
    • programmare la prevenzione
    • dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

4. Intervento con azioni mirate

Stabilita l’azione preventiva da adottare occorre mettere in atto le misure di prevenzione e protezione, stabilendo:

  • misure da adottare
  • gli addetti responsabili
  • le scadenze previste.

Il tutto stabilendo un ordine di priorità da seguire.
Molto importante in questa fase è il coinvolgimento dei lavoratori che possono, attraverso un loro feedback, contribuire utilmente ad individuare le migliori azioni da adottare. Un classico esempio quello dei DPI, dove il datore di lavoro è tenuto a fornirli ai lavoratori; ma dov’è possibile coinvolgere il lavoratore nell’individuazione  del miglior DPI, tra quelli disponibili, in termini di resistenza, robustezza, comodità..

5. Controllo e riesame

La valutazione dei rischi non è da considerarsi un’attività “one-spot”, ma va costantemente aggiornata e revisionata in base alla naturale evoluzione dell’attività lavorativa ed organizzazione aziendale.
Distinguendo gli infortuni in tre categorie (gravi, incidenti minori e incidenti senza conseguenze) ci sono studi che mettono in correlazione statistica queste tre categorie di infortuni (Triangolo di Heinrich). Da questo risulta evidente come, operando sugli infortuni meno gravi, si può agire indirettamente su quelli più gravi.

Valutazione dei rischi di tipo organizzativo

Il decreto 81/2008 mette tra le prime misure generali di tutela proprio la valutazione dei rischi. Rischi sono intesi sia di natura tecnica che di natura organizzativa. Riguardo questi ultimi il registratore fornisce una lista dei principali rischi che devono essere trattati nel documento di valutazione dei rischi, ovvero i rischi:
– collegati allo stress lavoro correlato
– riguardando lavoratrici in stato di gravidanza
– connessi alle differenze di genere;
– connessi all’età;
– connessi alla provenienza da altri paesi;
– connessi alla specifica tipologia contrattuale;
– derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante lo svolgimento di attività di scavo nei cantieri

Documento di Valutazione dei Rischi

A valle della valutazione dei rischi il datore di lavoro redige un Documento di Valutazione dei Rischi che deve contenere:
– una valutazione di tutti i rischi e i criteri adottati per tale valutazione
– indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate, nonché i DPI da utilizzare
– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure preventive e i ruoli, con le relative competenze, degli addetti alla sicurezza coinvolti
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP
– l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono formazione e addestramento specifico.
Non esiste uno standard di documento da seguire, ma si possono sicuramente allegare relazioni tecniche, misurazioni, certificazioni e tutto ciò che possa tornare utile ai fini di un miglioramento della sicurezza.

Conclusioni

Fermo restando che la valutazione di un rischio non può essere solo di natura oggettiva (quindi previsto da una norma) o solo di natura soggettiva (preso in esame da chi effettua l’analisi), si può considerare un approccio ragionevole una valutazione dei rischi che, con una certa elasticità, segue il rispetto della norma; adattando questa all’ambiente specifico in cui ci si trova a lavorare. L’obiettivo ultimo deve essere quello di portare il rischio, qualora questo non possa essere eliminato, a un livello considerato accettabile; questo nei limiti dei costi di realizzazione e che siano sostenibili rispetto al ciclo produttivo e alla realizzazione stessa della lavorazione.

 

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