Valutazione dei Rischi standardizzata (art. 29)
I principi riguardanti la sicurezza sui luoghi lavoro prescindono dalla tipologia di azienda e dalla sua dimensione. Va però tenuto in considerazione che, per le piccole aziende, l’approccio alle tematiche della sicurezza sul lavoro hanno un impatto più importante, sia da un punto di organizzativo, che in termini di costi, sia in caso di incidente. Basti pensare che in Italia il 95% delle imprese conta meno di 10 lavoratori.
In virtù di ciò, il legislatore ha considerato la possibilità per le aziende con meno di 10 dipendenti, considerate a basso rischio, di utilizzare la valutazione dei rischi standardizzata. Sono escluse alcune tipologie di attività tra cui:
- aziende industriali a rischio rilevante (articolo 2 del decreto-legge 3 334 del 99 )
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni nucleari
- aziende per la fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni
Tale possibilità è estesa anche alle aziende con meno di 50 dipendenti, purché queste non non svolgono attività dove i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’esposizione dell’amianto.
Metodologia per la valutazione dei rischi standardizzata
La metodologia utilizzata nella procedura di valutazione dei rischi standardizzata si compone di quattro step:
1. Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni (Modulo 1.2)
E la parte del documento dove vengono inseriti:
- i dati anagrafici dell’impresa ovvero: il datore di lavoro, l’ RSPP, il medico competente, l’RLS, l’indirizzo dell’azienda, gli addetti alla sicurezza…
- le informazioni utili all’identificazione del processo produttivo e le mansioni dei vari laboratori
2. Individuazione dei pericoli presenti in azienda (Modulo 2)
In questa parte del documento si fa una lista dei pericoli presenti in azienda con i relativi riferimenti legislativi e degli esempi di incidenti e criticità.
3. Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e relative misure di prevenzione e protezione
All’interno di quest’area del documento vengono indicate:
– l’area di lavoro
– la manutenzione in relazione alla postazione
– pericoli che determinano i rischi
– eventuali strumenti di supporto
– misure attuate
4. Definizione del programma di miglioramento
In questa fase vengono pianificati gli interventi aziendali di prevenzione e protezione indicando:
– misure di miglioramento da adottare e tipologia di misure preventive e protettive
– i soggetti incaricati della realizzazione
– la data di attuazione delle misure di miglioramento
Di cosa si occupa il nostro studio professionale?
Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:
- Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- DVR Documento Valutazione Rischi e DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
- Preparazione del Piano di Emergenza
- Redazione del Piano Formativo per la Sicurezza Aziendale
- Sicurezza nei cantieri
- Redazione del PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Cantieri e Fascicolo Tecnico dell’Opera (FO)
- Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione CSP e CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
- Assistenza alle imprese alla redazione del POS Piano Operativo Sicurezza
- Notifica Preliminare ASL
- Attività di Health and Safety Manager HSE
- Piano Sostitutivo per la Sicurezza, PSS
- Valutazione del Rischio di Incendio
- Progettazione Antincendio e presentazione SCIA antincendio Milano
- Preparazione e inoltro Modulistica SCIA Vigili del Fuoco
- Corsi Antincendio
- Presentazione e aggiornamento della SCIA al SUAP
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