Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le categorie a rischio. Fanno eccezioni quei casi in cui vige una normativa specifica quali:

  • forze armate e polizia
  • Vigili del Fuoco e protezione civile
  • carceri e strutture giudiziarie
  • università
  • mezzi di trasporto aerei e marittimi

Il Testo Unico sula Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e successivo D.Lgs. n. 106/2009), si compone di 14 Titoli, ciascuno suddiviso in diversi Capi; per un totale di oltre 300 articoli e 52 allegati. Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro vengono recepite le direttive comunitarie (approccio soggettivo); gli allegati di taglio più tecnico (approccio oggettivo), riportano gran parte delle disposizioni dei Decreti degli anni ‘50 e ne completano l’opera. Di seguito una tabella riassuntiva:

tabella riepilogativa

 

A quali settori si applica il D. Lgs 81/2008?

Il D. Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati e a tutte le tipologie di rischio, ad eccezione delle Forze Armate normate da apposite normative. Si applica a:

  • tutti i lavoratori (autonomi e subordinati)
  • lavoratori a progetto
  • collaboratori
  • lavoratori che effettuano prestazioni occasionali ad eccezione dei piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario
  • lavoratori a distanza che effettuano lavoro telematico (Titolo VII)
  • ai lavoratori dell’impresa familiare (anche di fondi e società agricole)
  • ai volontari.

Ai fini del computo dei lavoratori e determinazione del numero non vengono computati: collaboratori familiari: tirocinanti, allievi, studenti, corsisti, lavoratori assunti a tempo determinato, volontari, lavoratori socialmente utili.

 

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Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela previste dal decreto legislativo 81/2008 relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

  • Valutazione dei dischi
  • Programmazione della prevenzione
  • Eliminazione dei rischi alla fonte e dove ciò non sia possibile, riduzione al minimo del rischio
  • Rispetto dei principi ergonomici dei luoghi lavoro, scelta delle attrezzature e definizione dei mezzi di lavoro al fine di ridurre gli effetti sulla salute
  • Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso
  • Limitazioni al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi
  • Utilizzo limitato gli agenti chimici, fisici e biologici
  • Dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto quelli individuali
  • Controllo Sanitario dei lavoratori
  • Allontanamento del lavoratore dalla funzione a cui è esposto a rischi particolari per la propria salute e se possibile adibirlo a nuova mansione
  • Formazione formazione e addestramento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti
  • Informazione e formazione adeguata dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Dare la possibilità ai lavoratori di partecipare alle consultazioni
  • Formazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • Organizzare misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio ed evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
  • Prevedere l’utilizzo di segnale di avvertimento di sicurezza

Il decreto 81 del 2008 prevede che le misure di tutela relative alla salute dei lavoratori non devono mai comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Il datore di lavoro / imprenditore, al fine di attuare tali misure di tutela, devono fare ricorso alla propria esperienza e attraverso l’adozione di codice di condotta e di buona prassi.

 

Soggetti coinvolti in materia di Sicurezza sul Lavoro

In ordine gerarchico di responsabilità, quando si parla di Sicurezza sul Lavoro, il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro definisce:

Datore di Lavoro (art. 18)

Se con la legge 626 il datore di lavoro aveva il compito di attuare direttamente i vari precetti in materia di Sicurezza, con la legge 81 è tenuto a dotarsi di una rete organizzativa e gestionale obbligatoria e la cui mancanza è penalmente sanzionabile. Le attività non delegabili sono:

  • redazione del Documento Valutazione dei Rischi
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP)

Sicurezza sul Lavoro - MilanoIl Datore di Lavoro può delegare ai dirigenti (ma non smettere di vigilare) le sue funzioni in materia di Sicurezza sul lavoro ad eccezione dei rapporti con l’RSPP e con il Medico Competente.

Il datore ha un ruolo sia “formale” (in base alla titolarità della sua mansione) che “sostanziale” derivante dalla titolarità dei poteri decisionali e di spesa; il ruolo sostanziale ha maggior peso rispetto a quello formale.

Nelle società di persone tutti i soci amministratori sono “datori di lavoro”, nelle società SAS il datore di lavoro è il socio accomandatario mentre nelle imprese familiari non è individuato il Datore di lavoro.

In ambito pubblico si distinguono i soggetti con qualifica dirigenziale (formali) dai funzionari con autonomia gestionale (sostanziale).

Dirigente (art. 2)

Viene visto dalla legge 81 non come una “qualifica formale” ma più come una “funzione”. Può adoperare scelte operative imprimendo un proprio indirizzo al ramo di azienda a lui attribuito.

E’ equiparato alla figura del datore di lavoro qualora gli vengano fornite deleghe e budget di spesa. In linea di massima il datore di lavoro è colui che esercità l’attività lavorativa ed emana le direttive; mentre il dirigente è colui che organizza le attività lavorative e attua le direttive.

Preposto (art. 19)

è un dipendente incaricato della sorveglianza e del controllo di un gruppo di lavoratori che fanno capo a lui (es. capo reparto, capo officina, capo cantiere…). E’ tenuto a vigilare il rispetto dei programmi di sicurezza, che il lavoro si svolga in condizioni di sicurezza nell’ambito delle misure imposte dai superiori, verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza sul lavoro.

In definitiva è colui che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive. Solitamente ricopre suoli di caporeparto, capocantiere, capoufficio…

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) (art. 32)

figura dotata di conoscenze ben precise e certificate, formato con appositi programmi e con obbligo di aggiornamento quinquennale. Designato dal Direttore di Lavoro può essere una figura interna o esterna all’azienda e con approfondite conoscenze della realtà lavorativa.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) (art. 33)

è l’insieme delle persone e dei mezzi interni all’azienda (intesa come struttura unica) con cui si effettua la prevenzione e protezione dei rischi dei lavoratori, nonché la prevenzione incendi.

La figura dell’ASPP (art. 32)

L’ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP, è quel soggetto in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali (di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008), facente parte del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori. Gli ASPP in azienda, devono essere in numero adeguato rispetto al numero di lavoratori dell’azienda e disporre di mezzi e tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni, con capacità professionali adeguate al tipo di rischio presente in azienda. L’ ASPP deve possedere un diploma di scuola secondaria e frequentare opportuni corsi di formazione.

Medico Competente (art. 25)

ha il compito di monitorare l’elenco e lo stato di salute del personale esposto a rischi, verificare l’efficienza delle cassette per il pronto soccorso e contribuire alla stesura del DVR. Va nominato nel caso in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nei confronti dei soggetti sottoposti a rischio specifico (elenco art. 41).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) (art. 50)

ha il compito di rappresentare le esigenze dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nelle apposite sedi previste dalla normativa (es. riunioni periodiche)

Lavoratore (art. 20)

con la legge 81 non viene più considerato soggetto passivo da tutelare bensì, gli viene conferito un ruolo attivo al fine di salvaguardare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. E’ obbligo del Datore di Lavoro e dei Dirigenti informare e formare i propri lavoratori nonché fornirgli i mezzi necessari per tutelare la propria sicurezza sul lavoro. Il lavoratore è obbligato al rispetto delle regole indicate all’art. 20 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Nella definizione di “lavoratore” è racchiusa una delle principali innovazioni in ambito di Sicurezza sul lavoro. Infatti con il D. Lgs 81 viene considerato “lavoratore” qualsiasi soggetto indipendentemente dalla presenza di un vincolo contrattuale di subordinazione (come avveniva in precedenza) e “indipendentemente dalla tipologia contrattuale”, anche quindi se non appartiene direttamente all’azienda. Sono considerati lavoratori:

  • socio lavoratore di cooperative
  • l’associato in partecipazione
  • il tirocinante
  • allievo scolastico che fa uso di laboratori
  • i volontari dei VV.F.
  • i lavoratori socialmente utili

Lavoratori domestici

Non rientrano invece nella definizione di lavoratore gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Distacco

In caso di distacco è onere del datore di lavoro gli oneri in materia di sicurezza sul lavoro spettano al distaccatario mentre vanno in capo al distaccante gli oneri sui rischi specifici.

Lavoratori autonomi e imprese familiari (art. 21)

Nel caso invece dei lavoratori autonomi per questi si appican le disposizioni di cui all’art. 21 (obblighi dei lavoratori autonomi) e art. 26 (obblighi nei contratti d’appalto e somministrazione).

Imprese familiari

Per le imprese familiari, coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercainti, società semplici in ambito agricolo valgono le dispisizioni di cui all’art. 21.

Lavoratori a progetto e Co.Co.Co. e lavoro accessorio

Nonostante il D.L 81/2015 (un decreto attuativo del Jobs Act) abroga tutti gli articoli della Legge Biagi che trattavano i lavoratori a progetto, quando queste forme di attività continuano a presentirsi ci si rifà all’art. 3 comma 7 del D.L. 81/2008.

Qualora invece una prestazione lavorativa venga svolta per conto di un committente imprenditore o di un professionista, il D.L. 151/2015 stabilisce che sono questi ultimi che devono farsi carico della prevenzione dei lavoratori; mentre negli altri casi prevale il regime di autotutela previsto dall’art. 21 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Volontariato

Per i volontari valgono le dispisizioni di cui all’art. 21. Qualora questo avvenga in un ambito lavorativo sarà obbligo del datore di lavoro fornire l’adeguata formazione e informazione ai volontari nonché ad adottare le relative misure preventive al fine di ridurre al minimo i rischi per i volontari.

Computo dei lavoratori

Al fine del conteggio dei lavoratori per stabilire le diverse soglie previste dal DL 81 non vanno computati: collaboratori familiari, tirocinanti, studenti di corsi di formazione professionale, lavoratori a tempo determinato che sostituiscono lavoratori assunti, lavoratori occasionali, volontari VV.F, lavoratori in prova, lavoratori socialmente utili.

Addetti al Servizio Antincendio (art. 7)

sono dipendenti dell’azienda che dopo aver frequentato specifici corsi di formazione effettuano lo sorveglianza antincendio e hanno il compito di effettuare i primi interventi in caso di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. A differenza delle altre figure di cui sopra, questi devono essere sempre presenti in azienda.

Sanzioni in ambito di Sicurezza sul Lavoro

Quando l’organo di Vigilanza rileva violazioni impartisce precise prescrizioni al fine di eliminare le violazioni. Nel contempo comunica il reato all’Autorità Giudiziaria. Gli viene inoltre concesso un termine entro cui il Datore di Lavoro ha la possibilità di adempiere alle prescrizioni. In tal caso il reato si cancella (solitamente commutato in una sanzione) ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Sorveglianza e Manutenzione dell’attrezzatura e degli impianti antincendio

Realizzati gli interventi previsti dal DVR (Documento Valutazione Rischi) e predisposti i presidi antincendio questi vanno costantemente monitorati, sorvegliati e controllati affinché ne venga preservato il corretto funzionamento nel tempo in conformità a quanto previsto dalla normativa ovvero l’art. 30 del D. Lgs. nr 81/08.
I controlli e le manutenzioni delle attrezzature antincendio devono essere riportate nel Documento di Valutazione Rischi.

Cos’è la Sorveglianza?

La sorveglianza è una misura di prevenzione atta a verificare, tramite controllo visivo, le usuali condizioni operative dell’attrezzatura antincendio e che non presentino danneggiamenti, spostamenti o altro.
Solitamente è effettuata dagli addetti all’antincendio con una certa periodicità (maggiore rispetto al controllo periodico, che normalmente avviene ogni 6 mesi e che prevede la verifica e il corretto funzionamento degli impianti da parte di personale qualificato).

Cos’è la Manutenzione?

Per manutenzione si intende quell’insieme di operazioni atte a mantenere in buono stato le attrezzature e gli impianti antincendio. Può essere Ordinaria (riparazioni di lieve entità svolte in loco effettuate con semplici strumentazioni) o Straordinaria (sostituzioni di apparecchi o elementi di un impianto effettuati con strumentazioni specifiche).

Cos’è la sorveglianza delle vie d’uscita?

Sicurezza sul Lavoro - Milano e ProvinciaPer evitare che in caso di emergenza (come spesso accade) le vie d’uscita siano ostruite (sia con materiale temporaneo che stazionario) occorre sorvegliare costantemente i percorsi e le porte sulle vie d’uscita verificando appunto che sia liberi da ostruzioni e che funzionino correttamente (verificare dispositivi di sgancio e che non siano danneggiate).

Occorre inoltre verificare periodicamente che la segnaletica sia sempre visibile e che non venga ostruita, spostata o rimossa erroneamente. Se presenti, vanno periodicamente verificati gli impianti di evacuazione di fumo e calore (da addetti qualificati che solitamente stipulano contratti di manutenzione ad hoc) in modo da tenere libera il più possibile la visuale dai fumi della combustione.

Alcuni esempi di verifiche

  • verificare che le porte antincendio REI di compartimentazione siano chiuse, ove previsto
  • che gli estintori siano in ordine, correttamente posizionati, segnalati e manutensiti (verificare il cartellino)
  • verificare che gli impianti idranti non siano danneggiati
  • segnaletica di emergenza libera e non ostruita

 

Informazione

Il datore di lavoro si deve adoperare affinché i lavoratori ricevano adeguata informazione riguardo i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, primo soccorso, antincendio ed evacuazione in caso di emergenza e sui nominativi interni ed esterni del personale incaricato e l’RSPP designato. E’ altrisì compito del datore di lavoro informare i lavoratori sui rischi presenti in azienda, utilizzo di materiali e sostanze pericolose e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Formazione e addestramento

E’ inoltre compito del datore di lavoro assicurarsi che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione e ove previsto di addestramento, in materia di sicurezza e salute nello specifico sul concetto di rischio generico e specifico relativo alla propria mansione lavorativa, danno, misure di prevenzione e protezione, vigilanza, controllo nonché diritti e doveri dei lavoratori attraverso appositi corsi di formazione della durata e dai contenuti specifici per la tipologia di lavoro e mansione svolta.
I dirigenti e i preposti ricevono un ulteriore formazione che comprenda anche la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di protezione (tecniche e organizzative), valutazione dei rischi e obblighi dei principali soggetti coinvolti.
La formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori può avvenire all’interno dell’azienda oppure attraverso apposite strutture paritetiche, in modo continuo e ogni qualvolta ci sono dei cambi di mansioni o vengono inserite nuove apparecchiature nel processo lavorativo o in azienda.

Delega funzioni

il Titolo 1, Capo III (Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro) del D. Lgs 81/2008 disciplina l’istituto della “Delega” stabilendo che essa deve contenere la data certa, i requisiti e i poteri del delegato, il conferimento dei limiti di spesa e le possibilità di delega a sua volta possibili, l’accettazione esplicita e firmata del delegato che deve essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali per svolgere le sue funzioni.
Anche in presenza di delega il datore di lavoro non è esonerato dal suo naturale compito di vigilanza.
Il delegato può a sua volta delegare ulteriormente specifiche funzioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale delega non lo esonera dalle normali attività di vigilanza e controllo e non può ulteriormente essere delegata, dal secondo delegato.

Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 81/2008 come organismi costituiti da uno a più associazioni di datori di lavoro e lavoratori tra quelle più rappresentative sul piano nazionale. Si occupano di programmare le attività formative, elaborare raccogliere buone prassi ai fini prevenzionistici, assistere le imprese affinché adempino alle normative in materia di sicurezza, svolgere attività o funzioni a loro assegnate dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Questi organismi vengono chiamati anche bilaterali in quanto tutelano sia gli interessi dei lavoratori che quelli del datore di lavoro.
A livello nazionale non esiste un elenco degli organismi paritetici e quindi è onere del datore di lavoro identificarne uno a livello locale.

Di cosa si occupa il nostro studio professionale?

Il nostro studio offre servizi di consulenza sul lavoro alle aziende, servizio di RSPP esterno, formazione dipendenti e gestione di pratiche di progettazione antincendio. Nello specifico ci occupiamo di:

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