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1. Per tutte le nuove installazioni, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto quando richiesto. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
Nel caso di impianti già esistenti installati a partire dal 1990, la dichiarazione di conformità dovrebbe già essere stata rilasciata (l'obbligo di allegare tale dichiarazione di conformità degli impianti all'atto notarile di compravendita è stato abrogato dal DL 112/08, rimane tuttavia in vigore l'obbligo di consegnare tale documento all'acquirente nel caso in cui quest'ultimo ne faccia specifica richiesta).
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
La dichiarazione di conformità e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del DM del 22 gennio 2008.
Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II del DM del 22 gennio 2008 può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
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