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La normativa sulla certificazione energetica si sviluppa su tre piani diversi: Il decreto nazionale d.lgs 192 del 2005 e le sue successive modifiche contenute nel decreto 311 del 2006 rappresentano l’attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici. Il comma 17 del d.lgs 192 del 2005 riconosce la competenza delle regioni in materia di energia, purché queste rispettino i vincoli imposti dall’ordinamento comunitario, secondo quanto riportato nella direttiva europea 2002/91/CE. La regione Lombardia ha recepito la direttiva comunitaria introducendo vincoli più stringenti soprattutto in merito alla tempistica secondo cui la stessa deve essere applicata. I decreti regionali della regione Lombardia in particolare, DGR 5018 e 5773 e 15833 definiscono il campo di applicabilità della certificazione energetica, la tempistica con cui deve essere applicata, le figure professionali ed istituzionali coinvolte nel processo di certificazione, le competenze e responsabilità del soggetto certificatore, gli indicatori prestazionali dell’edificio, il contributo delle fonti rinnovabili ed infine la procedura di calcolo secondo cui deve essere classificato un edificio dal punto di vista energetico. Il risultato del processo di certificazione energetica di un edificio è riassunto dai valori assunti dagli indici energetici prestazionali ed in particolare da quello relativo al fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale EPh. L’uso degli indici prestazionali e di una procedura di calcolo condivisa rappresenta un mezzo di confronto semplice per quel che riguarda il rendimento energetico degli edifici e costituisce l’elemento base per la definizione del cosiddetto catasto energetico.
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