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Procedura per la Certificazione Energetica

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Procedura per la certificazione energetica degli edifici per i quali è richiesto il titolo abilitativo

Ai fini della compilazione della relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, il progettista provvede ad effettuare i calcoli necessari per verificare la conformità dell’edificio ai requisiti di prestazione energetica (requisiti involucro, impianto termico, sistema edificio impianto ). Lo schema e la modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di cui sopra sono riportati nell’
Allegato B.

Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività , la relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, in forma cartacea e in forma digitale.

Il proprietario dell’edificio, prima dell’inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore, l’incarico di redigere l’attestato di certificazione energetica. La nomina deve essere comunicata al Comune di competenza entro l’inizio dei lavori. L’obbligo è previsto anche nel caso in cui il proprietario dell’edificio sia un Ente pubblico. Qualora l’incarico sia revocato, il proprietario dell’edificio è tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo Soggetto certificatore.

Il proprietario dell’edificio, nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività , ovvero successivamente se le varianti avvengono in corso d’opera, la relazione suddetta, aggiornata secondo le varianti introdotte.

Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui sopra e suoi seventuali aggiornamenti, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori e` inefficace.

Il Comune, a seguito del deposito dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio e contestualmente al rilascio del certificato di agibilità o alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, provvede a consegnare al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio appositamente timbrato per accettazione dal Comune.

Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio debitamente timbrato è subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato di redigere l’attestato di certificazione energetica, del contributo di C 10,00 dovuto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento, secondo le indicazioni emanate dallo stesso. Il Comune può chiedere un contributo per la partecipazione ai costi relativi agli adempimenti di propria competenza.

 

Procedura per la certificazione energetica degli edifici esistenti

Il proprietario dell’edificio deposita, presso il Comune di competenza, l’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, e la ricevuta generata dal catasto energetico. Il Comune rilascia al proprietario dell’edificio una copia dell’attestato di certificazione energetica opportunamente timbrato per accettazione.

Il rilascio da parte del Comune dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio debitamente timbrato è subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato di redigere l’attestato di certificazione energetica, del contributo di C 10,00 dovuto all’Organismo regionale di accreditamento per la gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento, secondo le indicazioni emanate dallo stesso. Il Comune può chiedere un contributo per la partecipazione ai costi relativi agli adempimenti di propria competenza

 

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