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L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, provvede a verificare la correttezza di quanto riportato nell’attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, entro 5 anni dalla registrazione del medesimo nel catasto energetico. A tale scopo, l’Organismo regionale di accreditamento, potra` chiedere al Comune la relazione tecnica di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 28, nonché i documenti progettuali ritenuti necessari.
L’Organismo regionale di accreditamento, anche avvalendosi di esperti qualificati o di organismi esterni, effettua le operazioni di verifica della conformità di quanto riportato sull’attestato di certificazione energetica, anche su richiesta del Comune, del proprietario dell’edificio, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, è a carico dei richiedenti.
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