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Requisiti minimi invernali dell'impianto termico |
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Di seguito i nuovi requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria
Per i casi sopra previsti, con la sola eccezione della sostituzione di generatori di calore, è altresì fatto obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica. Nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o di sostituzione di generatori di calore, per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW, è fatto altresì obbligo di produrre oltre alla relazione tecnica di cui all’Allegato B, l’attestato di certificazione energetica e una diagnosi energetica dell’edificio nella quale oltre a quantificare le opportunita` di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici dell’intervento sull’impianto termico, si individuino le ulteriori misure utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica dell’edificio.
Nel caso di semplice sostituzione di generatori di calore si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema d’uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui al precedente paragrafo, qualora coesistano le seguenti condizioni:
Nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW, e` fatto altresì obbligo produrre oltre alla relazione tecnica di cui all’Allegato B, l’attestato di certificazione energetica di cui all’Allegato C e una diagnosi energetica dell’edificio nella quale oltre a quantificare le opportunita` di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici dell’intervento sull’impianto termico, si individuano le ulteriori misure utili alla riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe energetica dell’edificio. Qualora, nella sostituzione del generatore di calore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni di cui al precedente punto lettera a), nel caso in cui il sistema fumario per l’evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di piu` utenze e sia di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all’articolo 2, comma 2 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al precedente punto puo` comunque applicarsi, provvedendo:
Per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e` prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che hanno caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, al fine di non determinare sovra-riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi e` aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale
sistema di contabilizzazione. A partire dalla data di entrata in vigore del DGR 8745, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che Regione Lombardia emana ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e dei Piani d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di R.S.U. e/o biogas, o da reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. La presente disposizione si intende rispettata qualora si utilizzino pompe di calore purche´ siano rispettati i valori fissati nella Tabella A.5.1 di cui all’Allegato A. Si considera altresì rispettato il disposto di cui sopra qualora pari fabbisogno di energia primaria sia soddisfatto tramite il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, utilizzati ai fini della climatizzazione invernale o del riscaldamento. Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti alimentati secondo le disposizioni di cui al punto precedente, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente punto possono essere omesse. L’eventuale omissione dovra` essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B. In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita` immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazione tecnica di cui all’Allegato B. Le apparecchiature installate ai sensi del punto precedente devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalita` di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. In occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, e` obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti, necessari a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e` prescritto il trattamento dell’acqua impiegata in tali impianti, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente. Per gli interventi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o nei casi di sola ristrutturazione dell’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore con temperatura di mandata del fluido termovettore bassa, quest’ultima non deve essere superiore a 50ºC. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35ºC.
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