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Requisiti Minimi Involucro Edilizio

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Le disposizioni previste dal DGR VIII 5018 e s.m.i. hanno validità a partire dall'entrata in vigore dell'ultimo DGR 8745, per gli edifici di cui, a decorrere dalla medesima data, viene presentata la dichiarazione di inizio attivita` o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e manutenzione straordinaria. Le verifiche si applicano alle sole strutture opache e chiusure trasparenti comprensive di infissi, oggetto dell’intervento.

Per tutte le categorie di edifici, ad eccezione degli edifici appartenenti alla categoria E.8, il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnica vigente:
  • alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici opache interne dell’involucro edilizio;
  • alla verifica che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o climatizzati e l’esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile.

Nei seguenti casi:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto di climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito
  • ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell’edificio risulti inferiore o uguale al 20% di quello esistente
  • manutenzione straordinaria, per tutte le categorie di edifici, per le strutture opache e per le chiusure trasparenti comprensive di infissi, oggetto dell'intervento, siano esse verticali, orizzontali o inclinate, delimitanti il volume a temperatura controllata o climatizzatoverso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata

il valore della trasmittanza termica media, U deve essere inferiore a quello riportato nella Tabella A.2.1 di cui all’Allegato A, in funzione della fascia climatica di riferimento, incrementato del 30% per le sole strutture opache.

Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, piani sottoterra, vespai aerati e altre tipologie di basamento, i valori di trasmittanza termica devono essere calcolati con riferimento al sistema basamento-terreno. Tali valori devono essere confrontati con quelli riportati nella Tabella A.2.1 di cui all’Allegato A, incrementati del 30%.


I valori limite della trasmittanza termica riportati alla Tabella A.2.1 di cui all’Allegato A, relativi alla voce chiusure trasparenti comprensive di infissi devono essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono.

Nei casi di interventi di:
  • ristrutturazione edilizia
  • ampliamenti volumetrici, sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione dell’edificio risulti inferiore o uguale al 20% di quello esistente,
  • manutenzione straordinaria, per tutte le categorie di edifici,
il valore della trasmittanza termica media, U, delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unita` immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, fatto salvo il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici», deve essere:
  • inferiore a 0,8 W/m2K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate
  • inferiore a 2,8 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.
I medesimi limiti devono essere rispettati per tutte le strutture verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreche´ questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. Per questi ultimi i limiti di cui sopra possono essere omessi qualora gli ambienti siano areati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno.


Ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura interna degli ambienti, il progettista, con applicazione limitata alle parti di edificio oggetto dell’intervento:
  • valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti, che:
    • devono essere tali da ridurre del 70% l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale;
    • nel caso di ristrutturazioni edilizie che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto e` asservito, nel caso di manutenzioni straordinarie, nel caso di ampliamenti volumetrici, sempreche´ il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o uguale al 20% dell’esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e` consentito impiegare al posto dei sistemi schermanti opportuni sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni.
    • nel caso di documentata impossibilita` tecnica di raggiungere il 70% di riduzione dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti e` consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti;
  • esegue, ad esclusione della zona climatica F, per le localita`nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2:
    • relativamente a tutte le strutture verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nordovest/nord/nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
      • che il valore della massa superficiale sia superiore a 230 kg/m2;
      • che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,12 W/m2 K;
    • relativamente a tutte le strutture opache orizzontali e inclinate la verifica che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,20W/m2K.
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle strutture opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, che permettano di contenere le oscillazioni di temperatura in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. In tal caso, deve essere prodotta un’adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza rispetto alle predette disposizioni.
  • utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio.





 

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