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Sostituzione generatori di calore (caldaia)

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Agli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione pari al 55% delle spese sostenute (fino ad un valore massimo di 30.000€, da ripartire in quote annuali di pari importo). Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Dal 1° gennaio 2008 inoltre l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.


In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.


Spese ammissibili

Di seguito un elenco esemplificativo delle spese che permettono di accedere alle detrazioni IRPEF:

  • dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrualiche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte, di impianti di climatizzazone invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione

  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione dell'intervento comprensive della redazione della certificazione energetica

  • interventi sul sistema di distribuzione, di regolazione e controllo, nonchè di emissione

  • trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati

Per usufruire della detrazione è necessario:

  • produrre l'asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi che:

    • sono installati generatore di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a [93+ 2log(Pn)], considerando che per valore di Pn maggiori di 400KW si applica il limite massimo corrispondente di 400KW

    • sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti fatta eccezione per gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45°C

  • Produrre l'attestato di certificazione energetica.

L’asseverazione deve specificare che:

  • sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

  • sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti adesclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:

  • che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

  • che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

  • che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:

  • a) per i lavori realizzati fino al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

  • b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010;

  • c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Nei casi previsti alle lettere a) e b), qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.


Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.


Per ulteriori chiarimenti visita il sito dell'Agenzia delle Entrate.




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