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Cumulabilita'

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La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per entrambi i casi, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale. Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.

Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si è fruito, in periodi d’imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimborsate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata.

Aliquota Iva applicabile
Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.
A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il triennio 2008-2010 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, mentre per usufruire dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta 2007.
Tale indicazione rimane obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2010) e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

Per ulteriori chiarimenti visita il sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

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