Certificazioni di Impianti: Obblighi

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE PER LE CERTIFICAZIONI DI IMPIANTI

Se il conduttore di un immobile ha la necessità di procedere con le Certificazioni di Impianti, ovvero la Dichiarazione di Conformità di un impianto specifico, deve rivolgersi ad una ditta regolarmente abilitata al rilascio di tale documento e registrata alla Camera di Commercio.

Certificazioni di Impianti - MilanoFiniti i lavori e ottenute le Dichiarazioni di Conformità (o Certificazioni di Impainti), il conduttore è tenuto poi a mantenere l’impianto in regola e a norma.

La ditta che si occupa dei lavori e del rilascio delle Certificazioni di Impianti, oltre quindi ad essere regolarmente abilitata è tenuta ad utilizzare gli appositi moduli ministeriali, ovvero sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal decreto del 19/05/2010, e presentare una copia della certificazione presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto unita al progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti. Sono considerate regolari sia le dichiarazioni redatte su stampati precompilati, sia dichiarazioni personalizzate purché complete di tutti i dati previsti dal decreto.

Ai sensi dell’art. 11 comma 3 del DM 37/08, lo Sportello Unico inoltra una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio di competenza, la quale provvede ai relativi controlli, ovvero:

  • che la dichiarazione sia stata redatta su apposito modello;
  • sia completa di tutti i dati obbligatori;
  • vi sia corrispondenza tra il titolare dell’impresa e quanto risulta dall’iscrizione nel Registro Imprese e che l’impresa sia in possesso dei relativi requisiti per il tipo di impianto eseguito;
  • la presenza eventuale del Responsabile Tecnico e in tal caso che la dichiarazione contenga entrambe le firme del dichiarante e del responsabile tecnico;
  • Le Dichiarazioni di Conformità infine vengono archiviate elettronicamente e ricercabili per denominazione impresa, dichiarante, committente, indirizzo dell’immobile.

 

OBBLIGO DEL PROGETTO PER IL RILASCIO DI UNA CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO

In riferimento al DM 37 del 22 gennaio 2008 che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici si elencano alcune figure protagoniste in relazione alla redazione della dichiarazione di conformità.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione di scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, radiotelevisivi, riscaldamento, refrigerazione, idrici, gas e sollevamento persone deve essere redatto un progetto.

Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati in precedenza, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto viene redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Certificazioni di ImpiantiIl progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 KW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero.

 

 

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